Ufficio Illeciti depenalizzati

Responsabile del servizio: Dott. Franco Noto

e-mail: franco.noto@comune.trapani.it

Sede: Via S. Calvino,10
Tel.: 0923/590143
Fax: 0923/590166

PEC: illeciti.depenalizzati@pec.comune.trapani.it

Orario di ricevimento al pubblico: Da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30

 

L’Ufficio si occupa di violazioni di norme depenalizzate in materie diverse

Le sanzioni amministrative possono essere raggruppate in due categorie:
-sanzioni amministrative ” pecuniarie ” che prevedono quindi il versamento di una somma di denaro;
-sanzioni amministrative ” non pecuniarie ” che prevedono forme di ” retribuzione ” diverse dal versamento di una somma di denaro.
Le sanzioni amministrative non pecuniarie, in linea di massima a loro volta possiamo distinguerle in:
-personali, come la dichiarazione di reiterazione ex art. 8 bis L. 689/81;
-reali, quali il sequestro e la confisca.

Tutte le altre sanzioni accessorie, sono demandate per competenza al SUAP, quale Ufficio che rilascia o ha rilasciato autorizzazione amministrativa e/o ricevuto SCIA in materia di commercio e pubblici esercizi.

La Legge 689/1981 ha introdotto importanti innovazioni al sistema sanzionatorio amministrativo, ed anche dopo la recente modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 Ottobre 2001, nr. 1, deve essere considerata un vero e proprio “codice” di orientamento, al quale anche il legislatore deve far riferimento nell’emanare norme inerenti gli illeciti amministrativamente sanzionabili. Tutta la materia regolamentata da questa Legge e dalle altre leggi depenalizzatrici susseguitesi nel tempo, dagli operatori del settore comunemente viene definita “Depenalizzazione”.

ITER PROCEDURALE
ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:

L’Organo di Polizia accertata la violazione procede alla contestazione immediata della stessa ovvero alla sua successiva notifica al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido.
Gli interessati, ove consentito, hanno facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo edittale (art. 16/1° comma Legge 689/81),entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione. La ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta al comando verbalizzante.

RICORSO AVVERSO IL VERBALE:

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono proporre ricorso con scritti difensivi, corredati da eventuale documentazione che si intende produrre e gli interessati possono chiedere di essere sentiti.

ADEMPIMENTI:

-Decorsi 60 giorni dalla contestazione e/o notifica del verbale senza che l’interessato abbia proposto ricorso o pagato la sanzione, l’organo accertatore invia il verbale corredato dal rapporto e da eventuali ulteriori atti. L’ufficio ricevuti gli atti, constatata la regolarità della contestazione o notificazione nonché la fondatezza dell’accertamento, emette ordinanza ingiunzione di pagamento .Del pagamento, secondo le modalità indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione all’ufficio illeciti depenalizzati.
-Ove sia stato proposto ricorso l’ufficio provvede all’istruttoria, sentendo gli interessati, che ne abbiano fatta richiesta – a cui sarà notificata la data fissata per l’audizione – redigendo all’uopo apposito verbale delle osservazioni formulate e chiedendo le controdeduzioni all’organo di polizia procedente. Sulla scorta di quanto esposto in sede di audizione ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi l’ufficio se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone obbligate solidalmente, altrimenti se ritiene fondate le ragioni poste a base dell’impugnativa emette ordinanza di archiviazione. Del pagamento, secondo le modalità indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione.

OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA/INGIUNZIONE:

Avverso l’ordinanza/ingiunzione di pagamento gli interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, proporre opposizione innanzi all’autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt 22 e 22 bis legge 689/81 e successive modifiche, del luogo in cui è stata commessa la violazione.

RATEIZZAZIONE:

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere di pagare in rate mensili l’ordinanza/ingiunzione con l’avvertenza che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato sarà tenuto al pagamento del residuo in un’unica soluzione.

ATTI ESECUTIVI:

Ove entro 30 giorni gli interessati non pagano e non propongono ricorso l’ordinanza diviene titolo esecutivo.

Si procede alla riscossione delle somme dovute a mezzo iscrizione a ruolo esattoriale tramite l’Ufficio Ruoli del Comando Polizia Municipale.