NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 124
ABROGAZIONE PRECEDENTE STATUTO
1. L’entrata in vigore del presente Statuto determina l’abrogazione integrale dello Statuto approvato con deliberazione consiliare finale n. 6 del 7.1.93 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 25.09.93
ART. 125
ADEGUAMENTO REGOLAMENTI
1. I regolamenti adottati in forza della precedente normativa statutaria saranno adeguati al contenuto delle leggi sopravvenute e delle nuove norme statutarie entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.
2. Nelle more dell’adeguamento previsto dal precedente comma le norme regolamentari contrastanti o comunque incompatibili con leggi sopravvenute o con il presente Statuto saranno disapplicate.
ART. 126
ADEGUAMENTO COMPOSIZIONE GIUNTA
1. L’adeguamento della composizione della Giunta, in relazione all’art.33 dello Statuto, dovrà avvenire entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.
2. Nelle more dell’adeguamento previsto dal precedente comma la Giunta si considera regolarmente composta.
ART. 127
VERIFICA ATTUAZIONE DELLO STATUTO
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dello Statuto e di sovrintendere, in particolare, alla stesura dei regolamenti che hanno rilevanza statutaria e all’attuazione delle misure organizzative e degli istituti disciplinati dallo Statuto stesso, il Consiglio Comunale istituisce apposita commissione permanente fissandone i criteri di composizione e di funzionamento nonché le competenze di dettaglio estensibili anche alle proposte di modifica dello Statuto, con la stessa deliberazione istitutiva della commissione.
2. La commissione ogni semestre presenta al Consiglio una relazione applicativa degli adempimenti eseguiti per l’attuazione dello Statuto e di quelli ancora da espletare per l’integrale applicazione delle previsione statutarie.
3. La commissione cessa le sue funzioni quando dalla relazione prevista dal precedente comma emergerà la completa attuazione dello Statuto
ART. 128
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno e all’Assessorato Regionale degli enti locali.
2. Lo Statuto stesso entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.