T I T O L O VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA DEL COMUNE
ART. 120
STATUTO E SUCCESSIVO EVENTUALE ADEGUAMENTO
1. Lo Statuto costituisce la massima espressione dell’autonomia normativa del Comune. Esso, nel rispetto dei principi costituzionali, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, attenendosi alla legislazione regionale in materia di ordinamento comunale, i cui principi costituiscono limite inderogabile.
2. L’entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi diversi o che comunque rendono inadeguate determinate norme Statutarie comporta l’abrogazione di queste ultime.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adeguare, comunque, lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma.
ART. 121
REGOLAMENTI COMUNALI
1. I regolamenti di disciplina di materie e istituti previsti dallo Statuto vengono approvati dal Consiglio, ad eccezione di quelli vertenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che competono alla Giunta.
2. Per conseguire l’obiettivo di una maggiore armoniosità normativa, i regolamenti attuativi dello Statuto, anche se approvati separatamente,possono essere trasfusi, previa deliberazione consiliare che disporrà anche gli adeguamenti sistematici e formali eventualmente occorrenti . in un unico corpo regolamentare definito “TESTO UNICO” dei regolamenti di attuazione dello Statuto.
3. Nel rispetto delle competenze di cui al precedente comma vengono emanati, inoltre, i regolamenti che si rendono necessari od opportuni per la disciplina di materie, attività e servizi di competenza del Comune, anche se non espressamente previsti dallo Statuto.
4. I regolamenti Comunali soggiacciono alle seguenti condizioni di carattere generale:
a) devono avere carattere di generalità;
b) non possono contenere disposizioni contrastanti con i principi costituzionali, con le leggi e con le norme dello Statuto;
c) non possono avere carattere di retroattività.
ART. 122
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO MISTO
1. In conformità al disposto dell’art.24 – 3° comma – del presente Statuto per l’approvazione dei regolamenti di competenza del Consiglio può essere applicato il “procedimento misto” articolato nelle seguenti due fasi:
a) esame della proposta di regolamento da parte della commissione consiliare competente per materia che procede, in seduta pubblica, all’approvazione dei singoli articoli, con gli eventuali emendamenti approvati dalla stessa commissione;
b) rimessione del regolamento approvato dalla commissione consiliare nei singoli articoli al Consiglio Comunale per l’approvazione finale preceduta soltanto dalle dichiarazioni di voto, salvo che un quinto dei consiglieri assegnati non richieda, per iscritto, prima di porre in trattazione l’argomento, il riesame di uno o più articoli del regolamento.
2. Prima della conclusione della fase procedurale prevista dal precedente comma sub lettera a) un quinto dei consiglieri, la maggioranza dei membri della competente commissione consiliare e la Giunta possono richiedere che la proposta venga rimessa al consiglio per essere discussa ed approvata con il procedimento ordinario.
3. La procedura mista prevista dal presente articolo può essere applicata anche per l’approvazione di proposte di deliberazione obiettivamente complesse in relazione all’articolazione del dispositivo o alla documentazione che ne costituisce parte integrante.
ART. 123
PUBBLICAZIONE E RACCOLTA DEI REGOLAMENTI
1. I regolamenti, dopo l’esecutività della deliberazione che ne dispone l’approvazione, sono pubblicati all’albo del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
2. I regolamenti vengono resi noti alla cittadinanza attraverso adeguate forme di pubblicità e vengono acquisiti, in ordine cronologico, nella “raccolta ufficiale” dei regolamenti comunali, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.