T I T O L O    VII

FINANZA CONTABILITA’ E PATRIMONIO

ART. 111

FINANZA E CONTABILITA’

1.   Il Comune ai fini della gestione finanziaria e contabile si attiene alle leggi dello Stato e a quelle  della Regione che disciplinano fattispecie gestionali sottratte alla legislazione nazionale.

2.   Il regolamento comunale di contabilità deve garantire l’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie attraverso una puntuale e razionale disciplina dei metodi e dei criteri per la previsione dell’entrate e delle spese, per la gestione delle risorse e per il controllo dell’attività finanziaria e contabile.

ART. 112

ESERCIZIO DELLA POTESTA’ TRIBUTARIA

1.   Nell’esercizio della potestà impositiva il Comune si attiene, oltre che ai precetti costituzionali vertenti in materia, ai principi e agli indirizzi fissati dalle leggi che disciplinano i singoli tributi.

2.   La regolamentazione locale in materia di imposte, tasse, canoni e diritti di natura tributaria consegue finalità di razionalità, di equità e, a parità di condizioni, di uniformità di trattamento, fatte salve le agevolazioni accordabili, nell’ambito di specifiche previsioni legislative, con l’osservanza di  modalità preventivamente regolamentate.

ART. 113

ATTI FONDAMENTALI DI PREVISIONE E DI PIANIFICAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

1.   Il Consiglio Comunale approva gli strumenti di previsione, di programmazione e di pianificazione tecnico-finanziaria che la legge demanda alla sua competenza.

2.   Gli strumenti di cui al precedente comma costituiscono atti fondamentali modificabili soltanto dallo stesso organo che li ha adottati.

3.   L’assunzione di mutui o di prestiti obbligazionari che non siano già previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio deve essere deliberata dal Consiglio medesimo.

ART. 114

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1.   Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri di cui:

a)      uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b)      uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

c)      uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

2.   Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta.

3.   I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente.

4.   Il Consiglio dei Revisori, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi  e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.   I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

6.   I revisori dei conti nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiale e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi di legge.

7.   Per i requisiti soggettivi, la decadenza e la revoca dei revisori dei conti trovano applicazione, le disposizioni legislative vigenti in materia.

8.   I Revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.

9.   L’incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico retribuito per conto e nell’interesse del Comune, salvo che l’incarico stesso non sia stato conferito da altri enti od organismi per finalità ispettive o peritali.

10.  Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:

a)      i Consiglieri Comunali e gli Amministratori di Enti, Aziende, Istituzioni e Società costituite, partecipate o controllate dal Comune;

b)      i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti;

c)      coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il comune o con enti ed istituzioni dipendenti dal comune;

d)      coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi comunali;

e)      coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o con istituzioni dipendenti dal Comune;

f)       i dipendenti della regione e  i componenti del comitato regionale di controllo.

ART. 115

VALUTAZIONI E CONTROLLI INTERNI

1.   l’Amministrazione attiva controlli interni allo scopo di monitorare e di verificare il corretto esercizio delle funzioni gestionali nonché i risultati dell’attività amministrativa, sotto il profilo dell’ efficacia, dell’efficienza e dell’economicità delle attività e dei servizi dell’Ente.

2.   Gli strumenti di verifica e di controllo interno, come definiti dai successivi articoli, vengono concepiti e gestiti nell’ottica di utilizzare le relative risultanze per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dell’Ente e l’efficienza dei servizi comunali attraverso l’introduzione di metodiche e tecniche gestionali che siano in grado di potenziare il livello di produttività del Comune e di garantire, nel contempo, la correttezza dell’azione amministrative.

ART. 116

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1.   Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo  criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2.   L’Ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:

a)      a verificare la funzionalità dell’organizzazione dell’ente;

b)      a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

c)      a verificare l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell’attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;

d)      ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall’ente.

3.   L’Ufficio è tenuto a rassegnare al Sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento, che disciplina altresì ogni altra condizione operativa di dettaglio.

ART. 117

CONTROLLO STRATEGICO E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1.   L’Ente istituisce apposito nucleo operativo da preporre:

a)      alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l’adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l’attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti, e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell’esercizio finanziario sia a conclusione dello stesso;

b)      alla valutazione dell’attività dei dirigenti al fine di verificare, in conformità al disposto del precedente articolo 65 – 2° comma - e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati assieme alle necessarie risorse finanziarie umane e strumentali.

2.   La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma può essere compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.

ART. 118

PATRIMONIO

1.   Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni, mobili e immobili, di cui dispone.

2.   I beni comunali devono essere gestiti in conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari.

3.   Tutti i beni, di qualsiasi natura, devono essere registrati negli inventari così come devono costituire oggetto di registrazione gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nel valore e nella consistenza dei beni comunali.

4.   Gli inventari sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del Sindaco. Possono essere, però disposte revisioni inventariali in qualsiasi tempo.

ART. 119

CONTRATTI E CONVENZIONI

1.   Le procedure di scelta del contraente per l’appalto di lavori e per l’acquisizione di beni o di servizi sono disciplinate, nell’ambito delle specifiche disposizione legislative, dal regolamento comunale dei contratti.

2.   Le norme regolamentari devono garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure negoziali in tutte le fasi in cui essi si esplicano,  a prescindere dal metodo di scelta del contraente.

3.   La determinazione a contrarre compete ai dirigenti che a tal fine sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4.   Il  Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 11 – 1° comma – sub lettera “f” del presente Statuto, può autorizzare o disporre l’affidamento a terzi di attività e/o di servizi mediante convenzione quando il relativo rapporto, a motivo della particolare natura del rapporto stesso, del contraente, delle prestazioni e delle rispettive obbligazioni, implichi valutazioni tecniche e amministrative diverse da quelle giuridico – patrimoniali tipiche del contratto d’appalto.

5.   Le convenzioni previste dal precedente comma, che non siano disciplinate da specifiche norme legislative, statutarie o regolamentari, soggiacciono a criteri procedurali improntati al principio della massima trasparenza nonché alla dimostrazione della congruità delle prestazioni a carico delle parti e della convenienza per l’ente ad accedere al “rapporto convenzionale”.