ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEI CITTADINI
CAPO I
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART. 91
LIBERE FORMA ASSOCIATIVE
1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, la cooperazione sociale, le organizzazioni di volontariato e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione alla solidarietà e alla democrazia.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedete il Comune:
a) Favorisce le attività ed i programmi dall’associazionismo, delle organizzazioni professionali, di categoria e di volontariato e della cooperazione, esclusivamente per fini sociali, educativi e culturali;
b) Favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari che interessino l’associazionismo;
c) Favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
3. Determina con il regolamento le modalità ed i criteri attraverso i quali associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati cittadini, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture, ai servizi e alle agevolazioni comunali nonché le modalità di partecipazione, di tali organismi, all’attività della pubblica amministrazione.
ART.92
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune s’impegna ad istituire l’Albo Comunale degli organismi di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo, al quale possono essere iscritti quelli costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata operanti, nel territorio comunale, da almeno un anno. L’inserzione all’albo ha finalità ricognitive, anche in relazione agli istituti di partecipazione. La non iscrizione all’albo non pregiudica, tuttavia, l’esercizio del diritto di partecipazione.
2. L’albo comunale è articolato in due sezioni:
a) Nella sezione “A” vengono iscritte le associazioni che non abbiano fine di lucro;
b) Nella sezione “B” vengono iscritte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
3. Gli adempimenti relativi all’iscrizione delle associazioni all’albo e all’aggiornamento annuale di quest’ultimo sono devoluti al dirigente competente per materia secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Dell’albo di cui al precedente comma e dei successivi aggiornamenti prende atto la Giunta con apposita deliberazione.
5. La Giunta può revocare l’iscrizione all’albo allorquando ritenga, con atto motivato, che l’attività di una associazione non corrisponda più ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.
ART. 93
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E CON GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
1. Nella scelta dei criteri di gestione dei servizi socio assistenziali il Comune è impegnato a consultare gli organismi, le associazioni di volontariato e le comunità di recupero terapeutico che ne abbiano fatto richiesta e a valutare, compatibilmente con le disposizioni legislative che disciplinano la materia,la possibilità di gestire tali servizi, almeno a parità di condizioni giuridiche ed economiche, mediante convenzione con gli organismi associativi o di volontariato che abbiano manifestato formale disponibilità in tal senso e che dimostrino di possedere la capacità tecnica e giuridica per gestire i servizi stessi.
ART. 94
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SOCIO - CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO – LE CONSULTE
1. Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell’uomo e per lo sviluppo sociale della collettività, valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore socio – culturale sportivo e ricreativo incentivandone l’attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l’erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall’apposito regolamento.
2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali,ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell’Amministrazione, il Consiglio Comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste del precedente art. 92 nonchè con altre organizzazioni a ciò abilitate accordando contribuiti sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune.
3. L’Amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all’attività che l’ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore della cultura dello sport e del tempo libero.
4. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite “consulte”, ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio.
CAPO II
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 95
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da organismi riconosciuti.
2. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del referendum abrogativo, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trapani:
a) ai cittadini residenti nel Comune di Trapani, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta la maggiore età;
b) ai cittadini non residenti nel Comune di Trapani che esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio nell’ambito del territorio comunale
c) agli stranieri ed agli apolidi domiciliati temporaneamente nel Comune di Trapani.
ART. 96
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALL’UDIENZA
1. Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e adotta la carta dei servizi comunali e quella dei diritti dei consociati eventualmente proposta da organismi associativi, o predisposta con la collaborazione di questi ultimi.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli “riservati” per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata determinazione amministrativa che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, anche ai fini della tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, nel rispetto comunque della normativa che regola il trattamento dei dati personali, a tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti.
4. Il regolamento comunale di disciplina della materia conterrà norme atte:
a) ad assicurare ai cittadini l’accesso ai documenti amministrativi e il diritto di richiederne copia;
b) ad individuare le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
5. L’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è tenuto a fornire informazioni, sull’attività del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti. Presso tale ufficio devono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo Statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali, la raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta nonché la raccolta dei provvedimenti dirigenziali, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell’ente.
6. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio i Presidenti delle Circoscrizioni e chiunque eserciti funzioni delegate dal Sindaco sono tenuti a dare udienza ai soggetti indicati all’art. 24 del presente Statuto, in giornate prestabilite.
7. Sono indette riunioni pubbliche, nelle forme di “Forum”, finalizzate a migliorare la comunicazione e la informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti e problemi che investono la tutela dei diritti. Tali riunioni possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi. I Forum possono essere convocati anche a seguito di una apposita richiesta di almeno 200 cittadini nel cui contesto devono essere indicati gli oggetti da porre in discussione e i rappresentanti dell’Amministrazione di cui è chiesta la presenza.
8. L’amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.
ART. 97
PRINCIPI PROCEDURALI E DIRITTO D’INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. L’attività amministrativa del Comune è improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione e semplificazione procedurale.
2. Nei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente trovano piena applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sfoltimento e di semplificazione della documentazione amministrativa. A tal fine i dirigenti e di dipendenti responsabili dei procedimenti pongono in essere iniziative mirate a divulgare il contenuto delle norme in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione informatica ed elettronica.
3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi secondo i criteri e le modalità di legge e di regolamento.
4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di comunicare l’attivazione dello stesso mediante comunicazione personale contenente gli elementi informativi prescritti dalla legge.
6. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma ai soggetti interessati sono accordati le facoltà e i diritti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare che disciplina il procedimento amministrativo.
7. Il regolamento sul procedimento amministrativo, oltre a determinare i criteri di sviluppo del procedimento, contiene delle norme sui profili di responsabilità dei dipendenti interessati e su quant’altro necessario per garantire la celerità procedurale nonché l’imparzialità e la trasparenza nell’azione amministrativa
ART. 98
DIRITTO D’INIZIATIVA POPOLARE O CIRCOSCRIZIONALE
1. L’iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi d’interesse generale si esercita mediante la presentazione ai competenti organi dell’ente di una precisa proposta, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1000 sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. L’iniziativa di cui al comma precedente si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte formulate da parte di almeno 1/3 delle circoscrizioni, condivise da ciascuna circoscrizione aderenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a) Provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
b) Strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
c) Provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
d) Provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) Atti inerenti la tutela delle minoranza etniche e religiose;
4. Il regolamento disciplina:
a) Le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle proposte previste dal 1° comma del presente articolo.
b) La procedura per l’ammissibilità della proposta.
c) Gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l’esercizio del diritto;
d) Le modalità di esame della proposta, in merito alla quale il Consiglio Comunale deve comunque deliberare entro 60 giorni dalla relativa presentazione.
5. I cittadini elettori possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Comune è tenuto a facilitare l’uso di questo diritto attraverso informazioni successive e preventive, dando pubblicità alle azioni legali e informando i cittadini circa i ricorsi e le azioni che spettano al Comune.
ART. 99
ISTANZE E PETIZIONI
1. I cittadini singoli o associati, i comitati, spontanei o legalmente costituiti, le organizzazioni e gli organismi di tutela di interessi diffusi possono presentare al Sindaco e gli altri organi amministrativi dell’Ente:
a) Istanze e petizioni per sollecitare interventi di interesse pubblico o mirati ad una migliore tutela di interessi collettivi
b) Istanze al Sindaco mirate a chiedere ragguagli su determinati aspetti dell’attività amministrativa.
2. Il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione determina i criteri di attivazione e di disamina delle petizioni e delle istanze di cui al precedente comma nonché le modalità di conclusione delle relative procedure, garantendo, in ogni caso, la comunicazione ai soggetti richiedenti.
DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO, QUALE ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE E PREVISIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO
ART. 100
NATURA ED AMBITO DEI REFERENDUM CONSULTIVI
1. L’istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all’attività dell’ente nonchè come congegno di collegamento organico, tra i cittadini e gli organi elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini della “calibratura” dell’azione amministrativa.
2. Le iniziative referendarie possono concernere qualsiasi argomento di competenza del Comune, con esclusione dei casi previsti dal precedente articolo 98 – 3° comma.
ART. 101
PROMOZIONE E DEPOSITO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA
1. L’iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:
a) al Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei sue terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati;
b) ad almeno il 7% del corpo elettorale con l’osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo Statuto e dal regolamento,
c) ad almeno un terzo (1/3) delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.
2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
- del Presidente del Consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
- da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;
- dal comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati in caso di iniziativa circoscrizionale.
ART. 102
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM
1. Il giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione al 2° comma del precedente art. 100, è demandato ad una commissione composta dal Segretario Generale, dal difensore civico, se nominato e da tre dirigenti del Comune nominati dal Sindaco.
2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine
3. Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l’attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.
ART. 103
LIMITI ED EFFETTI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE
1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.
2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.
3. La consultazione qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.
4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale ed eventualmente gli altri organi dell’ente interessati sono tenuti ad adattare i provvedimenti che si rendono necessari per l’attuazione dell’esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.
ART. 104
AMBITO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI REFERENDUM - PREVISIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI
1. Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:
a) I criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
b) I metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo Statuto;
c) I tempi e i modi di indizione e di svolgimento del referendum;
d) Ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.
2. Il regolamento di cui al precedente comma può prevedere l’ammissione alla consultazione elettorale di cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età al tal fine richiesto.
3. Con le limitazioni prevista dall’art. 98 – 3° comma del precedente statuto e con l’osservanza delle condizioni e dei presupposti previsti dal 1° comma del precedente articolo 101, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, avente effetti continuativi, che interessano la collettività amministrativa. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:
a) la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;
b) la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini – elettori;
c) il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di sito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate ne squilibri finanziari.
IL DIFENSORE CIVICO QUALE ISTITUTO DI TUTELA DEI CITTADINI
ART. 105
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
1. A garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione nonché a tutela dei cittadini – utenti è istituito l’ufficio del DIFENSORE CIVICO, cui spetta l’accertamento e la segnalazione ai competenti organi dell’ente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi, a seconda delle specifiche competenze, degli inadempimenti e dei ritardi nella definizione di pratiche e procedure d’ufficio d’interesse dei cittadini.
2. Il difensore civico accerta e segnala le evenienze negative previste dal precedente comma a seguito di richieste o di rimostranze degli utenti o di propria iniziativa, qualora abbia motivo di ritenere che le esigenze dei cittadini non vengano soddisfatte in maniera confacente a causa di carenze organizzative e funzionali degli uffici e dei servizi del Comune, ovviabili dall’Amministrazione con appropriati interventi.
3. Il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale di ampia autonomia organizzativa ed operativa ed è legittimato ad accedere agli atti e ai documento d’ufficio, ad interpellare gli amministratori e i dipendenti del Comune nonchè ad operare le sollecitazioni e le segnalazioni di sua competenza nel rispetto delle ragioni delle sue funzioni, dell’ordinamento giuridico in vigore, del segreto d’ufficio e delle norme in materia di tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 106
PREROGATIVE E POTERI DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui al 3° comma del precedente articolo, il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati così come può richiedere, a chi di dovere, la convocazione di apposita conferenza di servizio.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, il Difensore Civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze e gli abusi riscontrati.
4. L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione; se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore quest’ultimo può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
5. Tutti i dirigenti e i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.
ART. 107
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1. Il difensore civico presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando, se del caso, proposte tese a migliorare il buon funzionamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’ente per trenta giorni consecutivi.
3. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione ai competenti organi dell’ente.
ART. 108
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il Consiglio Comunale neo eletto, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina il Difensore Civico a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi attivati in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano dichiarati interessati all’incarico.
3. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi di carattere discrezionale;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale;
f) chi sia parente o affine entro il 2° grado di amministratori comunali, del Segretario Comunale e dei dirigenti del Comune.
4. Il difensore civico cessato dalla carica, per naturale scadenza della funzione, è rieleggibile per una sola volta.
ART. 109
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA
1. Il Difensore Civico ha la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto e cessa comunque il suo mandato con la cessazione del Consiglio Comunale.
2. Qualora sopravvengano cause di incompatibilità o ineleggibilità, rispetto ai requisiti prescritti per la nomina, il Difensore Civico viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Il Consiglio Comunale può revocare l’incarico se il Difensore Civico, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente.
ART. 110
SEDE, PERSONALE, INDENNITA’
1. All’Ufficio del Difensore Civico devono essere assicurate le dotazioni umane e strumentali che si rendono necessarie ai fini del regolare e puntuale espletamento delle relative funzioni.
2. Al Difensore Civico compete la stessa indennità attribuita agli Assessori nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’esercizio della carica, a condizione che siano preventivamente autorizzate ed impegnate dal competente organo dell’ente nei modi di legge.