SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
METODI E CRITERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 72
1) Il Comune, nell’ambito delle competenze proprie, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività amministrata.
2) I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda speciale;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
ART. 73
GESTIONE IN ECONOMIA
1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per la loro natura e caratteristica tecnico-giuridica non consentono una diversa forma di gestione nonché quelli di modesta entità le cui caratteristiche siano tali da rendere inopportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda o l’affidamento ad una società “Mista” costituita o partecipata dal Comune ai sensi di legge.
2) I servizi gestiti in economia dal Comune sono determinati e disciplinati da appositi regolamenti, che ne fissano le condizioni e i criteri di conduzione.
ART. 74
GESTIONE DI SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI
1) Le ragioni che inducono l’amministrazione a gestire uno o più servizi con il sistema della concessione a terzi devono formare oggetto di esplicitazione, con riferimento al disposto del precedente art. 72, 2°comma, sub lettera b), nel contesto della deliberazione con cui il Consiglio Comunale assume la relativa determinazione.
2) La convenzione che regola il rapporto di concessione deve contenere clausole e condizioni tali da garantire gli interessi dell’ente e la corretta conduzione del rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e tenuto comunque conto della natura e delle caratteristiche del servizio e delle finalità pubbliche da conseguire.
3) Le concessioni previste da specifiche norme di legge seguono le procedure e le condizioni basilari fissate dalle leggi che le disciplinano.
ART. 75
AZIENDE SPECIALI
1) Per la gestione di uno o più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Comune può costituire Aziende Speciali.
2) L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
3) L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati dal proprio Statuto e dal Regolamento.
4) L’Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve operare con criteri di imprenditorialità, con l’obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali.
6) Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e forme autonome di verifica e di controllo della gestione.
7) In relazione al precedente 5° comma sono fondamentali e quindi di competenza del Consiglio Comunale, i seguenti atti:
a) il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l’azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione, pluriennali ed annuali;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio;
8) Il contratto previsto dal precedente comma sub lettera a) qualora l’azienda gestisca servizi a carattere continuativo che non consentano interruzioni può contenere la condizione della prosecuzione del servizio per l’anno successivo alle stesse condizioni, tecniche, giuridiche ed economiche, contrattualmente definite fino a quando il piano programma e il contratto di servizio relativi al successivo anno non vengano definiti e a condizioni che il bilancio pluriennale del Comune consenta di autorizzare la relativa spesa.
ART. 76
ORGANI DELL’AZIENDA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1) Sono organi dell’Azienda: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2) Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto secondo i criteri fissati dallo Statuto dell’Azienda che disciplina anche le prerogative del Presidente.
3) I componenti del Consiglio, compreso il Presidente, sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi, per competenza professionale, per compiti e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private oppure per aver ricoperto uffici pubblici.
4) Non possono essere nominati amministratori dell’Azienda coloro che rivestano la carica di consigliere comunale e di Assessore, coloro che sono in lite con essa, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti, con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’Azienda, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco.
5) I membri del Consiglio di amministrazione dell’azienda durano in carica quanto il Sindaco e decadono dalla carica quando, cessa, per qualsiasi causa, il mandato del Sindaco.
ART. 77
IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
1) Il Presidente è nominato parimenti dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti, per la nomina a componente del Consiglio di amministrazione, dal precedente articolo.
2) Al Presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell’Azienda.
3) Il Direttore viene nominato secondo i criteri fissati dallo Statuto dell’Azienda che ne stabilisce i requisiti e le funzioni.
4) Al Direttore sono, comunque, riservate funzioni di sovrintendenza e di direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda, con le conseguenti responsabilità gestionali.
ART. 78
SURROGAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI DALLA
CARICA, REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL’AZIENDA
1) Il Sindaco provvede, con le stesse modalità previste dai precedenti articoli, alla surrogazione del Presidente e dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze e comunque non oltre 20 giorni dalle stesse.
2) La surrogazione ha effetto non appena il Sindaco adotta il relativo provvedimento.
3) I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzi tempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4) Il Presidente e i Consiglieri dell’Azienda possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 76.
ART. 79
TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA’ PER AZIONI
1) Il Comune, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, può trasformare le aziende speciali in società per azioni di cui l’ente stesso può restare azionista unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
2) La deliberazione consiliare di trasformazione prevista dal precedente comma tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti, in materia di costituzione di società, dalla normativa vigente, ferma restando l’applicazione degli articoli 2330 – commi 3° e 4° - e 2330 bis del Codice Civile nonché di tutte le altre condizioni economiche e giuridiche fissate dalla normativa legislativa che disciplina la fattispecie.
ART. 80
L’ISTITUZIONE
1) Per la gestione di servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2) L’istituzione è ordinata sulla base dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale. Lo Statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3) Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti.
4) Per la disciplina normativa relativa alla costituzione dell’istituzione, al suo ordinamento, alla nomina, alla revoca e alla surroga degli amministratori e alla nomina del direttore viene fatto riferimento, in via analogica, agli articoli 75,76,77 e 78 del presente Statuto.
5) Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’istituzione è nominato dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto dell’istituzione stessa.
ART. 81
CRITERI ED AMBITO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’ISTITUZIONE
1) L’istituzione è tenuta ad informare la sua attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2) L’istituzione per conseguire gli obiettivi programmati può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con associazioni, organizzazioni umanitarie, gruppi di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro, purchè ne venga dimostrata l’opportunità e la convenienza in relazione alle finalità istitutive e a quelle concretamente pianificate.
3) Le intese di collaborazione di cui al precedente comma devono essere mirate al conseguimento di determinati servizi strumentali con riferimento all’attività programmata, senza alcun coinvolgimento nelle funzioni gestionali dell’istituzione.
4) Di norma l’istituzione organizza e gestisce i servizi di sua competenza nell’ambito del territorio comunale. E’ tuttavia consentita la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici per l’organizzazione e la gestione di servizi in ambito diverso dalla circoscrizione territoriale del Comune, a condizione che i soggetti esterni interessati coprano interamente gli oneri di organizzazione e di gestione dell’attività programmate e che ciò concorra a migliorare il livello di qualità dei servizi e di economicità dell’istituzione.
ART. 82
POTERI DEL COMUNE SULLE ISTITUZIONI
1) Il Consiglio Comunale conferisce all’istituzione il fondo di dotazione e adotta gli atti fondamentali e d’indirizzo analogamente a quanto previsto per le aziende speciali dall’art. 75 del presente Statuto.
2) Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le misure finanziarie a favore dell’Istituzione, tenendo anche conto di eventuali attività straordinarie incluse nel contratto di servizio o comunque formalmente conferite in gestione all’istituzione medesima. Il Consiglio Comunale è inoltre competente ad approvare la disciplina generale delle tariffe e delle compartecipazioni per la fruizione dei servizi, nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
LA SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1) Qualora la natura o l’ambito territoriale del pubblico servizio renda opportuna la partecipazione, ai fini della relativa gestione, di più soggetti pubblici o privati possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio.
2) Le società di cui al precedente comma, definite Società Miste, possono essere, inoltre, costituite quando siano espressamente previste da leggi speciali ai fini della gestione di determinati servizi appositamente disciplinati dalla legge stessa ed in particolare ai fini dell’applicazione della normativa legislativa dettata dal D.L. n.332/1990 convertito con modificazioni dalla legge n.474/1994.
3) La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata e la partecipazione ad esse devono essere deliberate dal Consiglio Comunale, cui in particolare compete, l’approvazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e di ogni altro fatto o atto complementare di natura fondamentale. Compete altresì al Consiglio Comunale deliberare l’aumento del capitale sociale e l’acquisto di azioni o quote.
4) Gli organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia e devono essere disciplinati, in quanto a criteri di composizioni, funzioni e durata, nel contesto dell’atto costitutivo e dello Statuto della Società.
5) I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori non possono fare parte del Consiglio di amministrazione delle Società Miste costituite o partecipate dal Comune. Il Sindaco o un assessore da lui delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune secondo quanto previsto dallo Statuto della Società.
6) I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione delle società vengono nominati dal Sindaco tra soggetti esterni aventi specifica competenza tecnica e professionale anche in relazione agli interessi dell’utenza. Il rappresentante del Comune in seno al Collegio dei Sindaci viene parimenti nominato dal Sindaco tra i revisori contabili iscritti nell’apposito albo.
7) Il Consiglio Comunale è competente a deliberare l’affidamento di eventuali nuovi servizi alla Società attraverso la stipula di una nuova convenzione o l’integrazione di quella precedente nonché a verificare annualmente l’andamento della società stessa rispetto agli indirizzi impartiti con gli atti fondamentali e gli obiettivi strategico - politici.
ART. 84
CRITERI DI SCELTA DEI SOCI PRIVATI E PER LA COLLOCAZIONE DI TITOLI AZIONARI
1) La scelta di soci privati ai fini della costituzione delle società previste dal precedente articolo deve essere conseguita previa procedura ad evidenza pubblica, salvo che non ricorrano condizioni particolari ai sensi del 2° comma del precedente art. 83 o in relazione a leggi speciali vigenti o successive.
2) La collocazione sul mercato di titoli azionari deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, fermo restando che, ove la gestione riguardi servizi pubblici locali, una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
ART. 85
SOCIETA’ DI TRAFORMAZIONE URBANA
1) Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia Regionale di Trapani e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
2) La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere, in ogni caso, che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.
3) I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbano sono disciplinati da apposita convenzione, contenente a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
4) Le aree interessate dall’intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.
5) La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:
a) Alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall’intervento;
b) Alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.
FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI
ART. 86
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE TRA ENTI
1) Il Comune promuove e favorisce, nell’ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri Enti Locali ed in particolare con i Comuni limitrofi al fine di coordinare l’azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2) La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli 87 e 88, compete al Consiglio Comunale, cui spetta parimenti di deliberare l’adesione a proposte eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.
ART. 87
CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI
1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali al fine di:
a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di Comune interesse competenti ad operare, con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l’esercizio di determinate funzioni pubbliche.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
CONSORZI TRA ENTI LOCALI
1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più Enti Locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2. La costituzione del Consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal Consiglio, unitamente allo Statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano:
a) Il contenuto della convenzione;
b) I principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del Consorzio.
4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.
ART. 89
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI
1. Ai fini dell’esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.
2. In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.
ART. 90
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario.
2. Il Sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici, in relazione alla loro competenza primaria o prevalente.
3. Le modalità e le procedure per la definizione dell’accordo di programma sono disciplinate dalla legge.
4. Qualora l’accordo di programma comporti la variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.