T I T O L O   IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO  I°

CRITERI E METODI ORGANIZZATIVI

ART. 63

POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONI GESTIONALI

1)      L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune deve essere basata sul principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, secondo la rispettiva competenza, e le funzioni amministrative di carattere gestionale, attribuite dalla legge ai dirigenti dell’ente.

2)      I poteri di indirizzo politico si estrinsecano attraverso la determinazione degli obiettivi e dei programmi dell’ente mentre le funzioni di controllo, parimenti riservate agli organi politici, si sostanziano nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.

3)      Le funzioni gestionali dei dirigenti comprendono, oltre agli atti e alle procedure espressamente previsti dalla legge, tutte le incombenze necessarie per l’attuazione degli obiettivi amministrativi assegnati ai dirigenti stessi unitamente alle risorse, finanziarie, umane e strumentali, occorrenti per il loro conseguimento.

ART. 64

CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1)      In conformità al disposto dell’art.11 – comma 1 sub lettera “e” – del presente Statuto al Consiglio Comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente.

2)      I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla Giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali:

a)          l’articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri:

I)          di separazione delle funzioni d’indirizzo e di controllo da quelle gestionali ai sensi del precedente articolo 63;

II)       di efficacia interna ed esterna;

III)      di efficienza tecnica – amministrativa;

IV)    di funzionalità ed economicità di gestione;

V)      di equità ed uniformità;

VI)    di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;

b)          l’organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

I)         articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto d’accesso dei cittadini agli atti dell’amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all’attività dell’ente;

II)       assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;

III)      garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:

IV)    ¨     pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;

V)      ¨     metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

VI)    tutelare la sicurezza e l’igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;

VII)   agevolare l’impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentate.

ART. 65

LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1)      La Giunta disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente – con uno o più regolamenti – in conformità alla legge e al presente Statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:

a)          L’articolazione della struttura organizzativa;

b)          La disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell’espletamento delle procedure;

c)          Le funzioni del Segretario Generale e del Segretario/Direttore Generale;

d)          Le funzioni del Direttore Generale,  e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l’uno e l’altro fatte salve le specificazioni di competenza del Sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;

e)          Le funzioni ed i criteri di nomina del Vice Segretario Generale;

f)            La nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;

g)          I presupposti e le condizioni per l’esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;

h)          Le competenze dei responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi;

i)            I rapporti di collaborazione esterna;

j)            I contratti a termine per dirigenti;

k)          I criteri di svolgimento dei servizi;

l)            Gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

m)        Le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto d’impiego;

n)          La dotazione organica strutturale e complessiva.

2)      In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.

3)      Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 64 e le norme del presente Statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.

CAPO  II°

IL SEGRETARIO GENERALE, IL VICE SEGRETARIO GENERALE, IL DIRETTORE GENERALE E I DIRIGENTI

ART. 66

IL SEGRETARIO GENERALE

1)      Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco con l’osservanza delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge.

2)      Il Segretario Generale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico economico e di servizio, dipende funzionalmente dal Sindaco che è competente ad impartigli specifiche direttive. Per le funzioni che il Segretario esercita in relazione all’organizzazione e all’attività del Consiglio Comunale il potere di direzione spetta al Presidente del Consiglio.

3)      Oltre ai compiti di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, il Segretario Generale esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

4)      Quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri il Segretario Generale esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale. Lo stesso Segretario, qualora richiesto dal Sindaco è altresì tenuto ad esprimere formale parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta.

5)      Il Sindaco può attribuire le funzioni di Direttore Generale del Comune al Segretario Generale, che in tal caso esercita le competenze previste dal successivo art. 68,  alle condizioni economiche che saranno fissate nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

ART. 67

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1)      Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la relativa supplenza. Il Vice Segretario inoltre svolge le funzioni di dirigente di settore o di servizi qualora il predetto regolamento deponga in tal senso.

2)      Lo stesso regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le procedure per la nomina del Vice Segretario tra i dirigenti dell’ente che ne abbiano i requisiti.

ART. 68

IL DIRETTORE GENERALE

1)      Il Sindaco ha la facoltà di conferire le funzioni di Direttore Generale ad un soggetto esterno attenendosi alle condizioni e alle modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2)      Nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico – amministrativi e nel rispetto della pianificazione dell’attività gestionale dell’ente, il Direttore Generale svolge le funzioni e le attività che si rendono necessarie od opportune per l’attuazione del programma di governo e per il conseguimento degli obiettivi discendenti da leggi, regolamenti e da atti programmatici o di pianificazione, esercitando poteri di coordinamento di impulso e di controllo.

3)      Il Direttore Generale svolge, in particolare, le funzioni espressamente assegnategli dalla legge nonché quelle previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4)      I dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario Generale, rispondono, nell’esercizio delle funzioni di loro competenza, al Direttore Generale

ART. 69

INCARICHI DIRIGENZIALI E COMPETENZE DEI DIRIGENTI

1)      La responsabilità della direzione dei settori operativi configurati nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente viene conferita dal Sindaco, per un periodo non eccedente la sua durata in carica, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dalla legge, a dirigenti assunti mediante contratto, con l’osservanza dei criteri fissati dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2)      Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma, comunque, devono essere conferiti e definiti tenendo conto della professionalità, dell’esperienza, dei titoli di studio dei dirigenti interessati nonché della loro capacità di conseguimento degli obiettivi e della natura dei programmi e dei progetti cui si riferiscono le funzioni gestionali.

3)      I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Essi tra l’altro:

a)          esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi;

b)          esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, ad eccezione dei meri atti di indirizzo;

c)          adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;

d)          propongono al Sindaco o all’Assessore referenti i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell’Amministrazione comunale;

e)          partecipano, se richiesti, all’attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune;

f)            per delega del Sindaco rappresentano il Comune presso enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede;

g)          presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h)          adottano gli atti di occupazione d’urgenza di immobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pubblica utilità;

i)            partecipano alle conferenze interne coordinate dal Direttore Generale o da altro Direttore alla cui direzione sia attribuita competenza prevalente nella materia;

j)            forniscono, in collaborazione con il Segretario Generale, chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi dell’organo di controllo.

4)      Ai dirigenti è comunque attribuita l’attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l’adozione di atti e provvedimenti, a rilevanza esterna, anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attività non sia riservata dalla legge o dallo Statuto agli organi di governo dell’ente.

5)      Le determinazioni dirigenziali che comportino spese o minori entrate non sono efficaci senza il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, previo accertamento della sussistenza della copertura finanziaria. L’elenco delle determinazioni dirigenziali è comunicato al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari, mentre copia di ciascuna determinazione deve essere rimessa, per il tramite del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta.

C A P O  III°

INCARICHI DIRIGENZIALI E PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI DI SUPPORTO MEDIANTE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

ART. 70

INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1)      L’affidamento dell’incarico dirigenziale può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni nei limiti percentuali fissati dalla legge previa deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all’esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente.

2)      Gli incarichi di cui al comma precedente sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione di impegno di spesa da parte della Giunta Comunale. Detti incarichi non possono, di norma, avere durata inferiore a due anni e superiore a cinque e comunque nell’ambito della durata del mandato del Sindaco. Possono essere rinnovati, a condizione che la durata del rinnovo non ecceda il mandato del Sindaco, con la stessa procedura, previo parere del NUCLEO DI VALUTAZIONE dei dirigenti, da rendere a seguito di dettagliata relazione del Direttore Generale, se nominato o del Segretario Generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed ai risultati gestionali raggiunti. Il Segretario, anche se è stato nominato il Direttore Generale, predispone la relazione per la conferma dei dirigenti che fanno a lui riferimento.

3)      Fermo restando quanto previsto per i dirigenti di ruolo il Sindaco può, con provvedimento motivato, disporre la risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 1 sulla base di un giudizio sfavorevole dell’attività svolta e dei risultati raggiunti e nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale ed individuale.

4)      La disciplina giuridica di dettaglio sui contratti a tempo determinato per l’affidamento di incarichi dirigenziali è rimandata al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 71

INCARICHI E COLLABORAZIONI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI

1)      Al fine di garantire al Consiglio Comunale e al suo Presidente una adeguata autonomia organizzativa, così come previsto dall’art. 12 del presente Statuto, è costituito apposito ufficio organizzato su base di nucleo operativo complesso. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente disciplina tale ufficio, nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a)      conferimento della relativa direzione ad un funzionario responsabile;

b)      previsione nell’ambito dell’ufficio stesso di un responsabile dei servizi di vigilanza e di sicurezza con riferimento all’attività del Presidente, delle commissioni consiliari e del Consiglio Comunale;

c)      previsione di una dotazione organica adeguata, per consistenza e per qualificazione dei dipendenti, in relazione sia alle funzioni ordinarie da svolgere per garantire l’organizzazione funzionale del Consiglio sia agli adempimenti di supporto al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle commissioni consiliari e ai capi gruppo consiliari.

2)      Il regolamento sull’ordinamento degli uffici dovrà inoltre prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

3)      Gli uffici previsti dal precedente comma sono costituiti da dipendenti dell’ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione devono essere collocati in aspettativa senza assegni, ferma restando l’applicazione, in loro favore, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e con facoltà, per la Giunta, di sostituire, con deliberazione motivata, il trattamento economico accessorio previsto dal C.C.N.L.  con un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

4)      Le funzioni di direzione e di coordinamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica possono essere affidate ad un dirigente di ruolo o con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla cessazione, per qualsiasi causa, alla carica degli organi cui si riferisce l’attività di supporto. In tal caso l’ente provvede con risorse finanziarie distinte da quelle previste per i dirigenti di ruolo.