T I T O L O III
NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO CIRCOSCRIZIONALE
ART. 58
LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
1) Il territorio del Comune si articola in Circoscrizioni, intese come organismi finalizzati al decentramento amministrativo in ambiti territoriali omogenei, in modo da conseguire una efficace e razionale partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune attraverso i consigli di circoscrizione.
2) Il regolamento definisce l’ambito territoriale e la consistenza numerica delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna, le funzioni attribuite e le modalità di esercizio delle stesse nonché ogni aspetto organizzativo e funzionale degli organismi di decentramento e dei loro uffici.
ART. 59
ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI
1) Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale ed il Presidente.
2) La prima elezione del Consiglio circoscrizionale coincide con il rinnovo del Consiglio Comunale.
3) Il Consiglio circoscrizionale è composto da un numero di consiglieri da stabilire con il regolamento previsto dal precedente articolo tenendo conto del numero dei cittadini residenti negli ambiti circoscrizionali. Il Consiglio circoscrizionale ha durata eguale a quella del Consiglio Comunale e si rinnova contestualmente a quest’ultimo
4) Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i Consigli Circoscrizionali rimangono in carica, procedendosi al loro rinnovo contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale.
5) Il Presidente è eletto dal Consiglio circoscrizionale nel proprio seno con le modalità stabilite dal regolamento.
6) Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale, garantisce l’operatività degli uffici decentrati di competenza e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono eventualmente delegate dal Sindaco.
7) La legge regionale disciplina l’elettorato attivo e passivo nell’ambito delle circoscrizioni, i criteri e le modalità per la presentazione delle liste e per le operazioni elettorali nonché i casi di decadenza e di scioglimento dei consigli circoscrizionali.
ART. 60
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE
1) Il regolamento sul decentramento amministrativo circoscrizionale, oltre a definire gli aspetti previsti dal precedente articolo 58 – 2° comma - deve prevedere e disciplinare:
a) Le attribuzioni degli organi della circoscrizione;
b) Il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, rispettando comunque il limite massimo di ………. Unità;
c) Le modalità di dettaglio per l’elezione del consiglio rispetto alla disciplina normativa regionale prevista dal 7° comma del precedente articolo;
d) Le modalità per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
e) I criteri di organizzazione e le competenze dell’ufficio di Presidenza;
f) I rapporti con gli organi del Comune, con le istituzioni gli enti e le aziende dipendenti dal Comune;
g) Le materie di competenza delle circoscrizioni ed i casi in cui sussiste l’obbligo di acquisire il loro parere;
h) I criteri e le modalità da seguire per la proposizione di iniziative di interesse della popolazione della circoscrizione;
i) L’ambito del regolamento di disciplina del Consiglio circoscrizionale, inteso come strumento di autoregolamentazione;
j) I criteri di organizzazione e di funzionamento della conferenza dei presidenti delle circoscrizioni su problemi di interesse generale e per il coordinamento delle circoscrizioni, anche in relazione alle esigenze prospettate eventualmente, in tal senso, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e dall’Assessore delegato al decentramento, nell’ambito delle rispettive competenze;
k) I criteri di pubblicazione degli atti dei consigli circoscrizionali;
l) Le modalità e i termini per la rimessione delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale e degli atti del Presidente ai competenti organi del Comune, con specificazione delle condizioni prescritte per l’esecutività delle deliberazioni dei consigli circoscrizionali;
m) Le modalità di gestione delle risorse assegnate alle circoscrizioni anche per quanto concerne le funzioni gestionali dei dirigenti dell’ente incaricati di specifiche competenze provvedimentali.
ART. 61
CENTRO CIVICO
2) In ogni circoscrizione è individuato un Centro Civico, ove ha sede il Consiglio circoscrizionale.
3) Nel Centro Civico, oltre ai servizi inerenti il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale, possono, se previsto dal regolamento, trovare sede anche sportelli decentrati aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse circoscrizionale anche su base di informativa ai cittadini.
ART. 62
RAPPORTI TRA GLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il consiglio Comunale può adottare conclusioni difformi rispetto ai pareri espressi dal Consiglio circoscrizionale, ma, in tal caso, deve giustificare congruamente le divergenze nel contesto della motivazione del provvedimento.
2) Il Consiglio circoscrizionale, per il tramite del suo presidente, presenta annualmente al Sindaco poco prima della formazione del progetto del bilancio dell’esercizio di riferimento:
a) una relazione sull’attività svolta, anche per effetto di specifiche deleghe, e sullo stato dei servizi della Circoscrizione;
b) il programma degli interventi proposti per l’anno successivo, differenziando in tale contesto i servizi dagli investimenti e specificando le corrispondenti previsioni finanziarie.
3) Gli atti previsti dal precedente comma, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’ente, formeranno oggetto di valutazione ai fini della formazione del progetto del bilancio e saranno rimessi al Consiglio Comunale unitamente allo stesso progetto di bilancio.