T I T O L O   II°

ORDINAMENTO   ISTITUZIONALE

C A P O   I°

ORGANI DI GOVERNO: IL CONSIGLIO

ART. 9

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1)       Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2)       Le competenze degli organi istituzionali dell’ente e la disciplina dell’esercizio delle relative funzioni sono regolate dalla legislazione regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legislazione regionale.

3)       L’entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi nuovi o diversi abroga le norme statutarie con essi incompatibili, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento dello Statuto comunale entro il termine di legge.

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

1)       Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Comune.

2)       L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legislazione regionale e, nel rispetto dei principi da essa dettati, dalle norme statutarie e regolamentari.

3)       In conformità a quanto statuito dal vigente Ordinamento Regionale, il Consiglio del Comune di Trapani è composto da trenta membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

4)       Fatte salve le formalità d’insediamento, i Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

5)       Il Consiglio dura in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la formale indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1)       La competenza del Consiglio è limitata ai seguenti atti fondamentali:

a)       Statuto dell’ente, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune, regolamenti, ad eccezione di quelli concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)       Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali delle opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni e prelievi di fondi che non siano riservati dalla legge alla Giunta o al Sindaco, rendiconto o conto consuntivo,  piani territoriali ed urbanistici e  programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;

c)       Convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, costituzione e modificazione delle forme associative previste dalla legge;

d)       Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e)       Determinazione criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

f)         Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g)       Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h)       Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i)         Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;

j)         Spese che impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k)       Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture, con esclusione delle fattispecie in cui i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti, negli ambiti consentiti dalla legge regionale, sono previsti dalla legge stessa o sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune;

l)         Ogni altro atto o adempimento che la legge riserva espressamente al Consiglio;

2)       Le deliberazioni relative agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate, in via surrogatoria, da altri organi del Comune, neanche nei casi d’urgenza.

ART. 12

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO E RELATIVO REGOLAMENTO

1)       Il Consiglio Comunale è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2)       L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento - da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati – le cui norme, in ogni caso, devono:

a)       Indicare il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba sussistere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente;

b)       Specificare le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte di deliberazione e delle eventuali proposte preliminari di emendamento;

c)       Determinare i poteri delle Commissioni Consiliari permanenti e disciplinarne l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e i criteri di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi;

d)       Disciplinare le modalità e i criteri per fornire al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie occorrenti per rendere effettivo il principio dell’autonomia funzionale ed organizzativa dell’organo;

e)       Regolamentare la gestione delle risorse – umane, strumentali e finanziarie - assegnate per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

f)         Regolamentare la gestione delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.

3)       Per gli aspetti di cui al precedente comma sub lettere “d” “e” “f” il regolamento del Consiglio ha valenza primaria rispetto alle norme dei regolamenti d’organizzazione, ancorché vigenti, che disciplinano, in termini generali, fattispecie gestionali concernenti l’assetto strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi, le quali comunque dovranno essere adeguate al principio dell’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio.

4)       Le successive norme del presente Statuto che enunciano disposizioni vertenti sulla organizzazione e sul funzionamento del Consiglio costituiscono limite inderogabile ai fini dell’impostazione del regolamento di disciplina del Consiglio Comunale stesso.

4)

ART. 13

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE – PRESIDENZA DI CIRCOSTANZA

1)        La prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti di cui al successivo art.15.

2)        La convocazione è attivata dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

3)        Qualora il presidente uscente non provveda entro il prescritto termine, la convocazione medesima è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4)        La presidenza provvisoria dell’adunanza, fino all’elezione del presidente, spetta al consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali e, a parità di preferenze individuali, al consigliere più anziano di età.

ART. 14

GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO E DEGLI ALTRI CONSIGLIERI

1)        Il Consigliere investito della presidenza ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento secondo la formula prevista dalla legge.

2)        Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

3)        I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva e, comunque, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni.

4)        Del giuramento si redige processo verbale.

5)        I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

6)        La decadenza è dichiarata dal consiglio.

ART. 15

ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA CONSILIARE

1)        Nella prima adunanza il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, provvede alla convalida ed alla eventuale surroga dei consiglieri eletti e, successivamente, all’elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice presidente.

2)        L’ordine del giorno della prima seduta non può comprendere altri argomenti.

3)        La seduta consiliare fissata per la trattazione degli argomenti di cui al presente articolo è pubblica e la votazione è palese.

4)        Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 16

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1)        Il presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno mediante scrutinio segreto.

2)        Per l’elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; nel caso di infruttuosità del primo esperimento di voto si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, a seguito della quale risulterà eletto alla carica di presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

3)        Il vice presidente viene eletto, mediante separata votazione con le stesse modalità fissate per l’elezione del presidente.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1)      Il Presidente del Consiglio esercita:

a)      Competenze mirate all’organizzazione del Consiglio attraverso le attività propedeutiche e i servizi istituzionali di supporto;

b)      Competenze finalizzate al funzionamento del Consiglio stesso.

2)        Nell’ambito delle competenze previste dal precedente comma sub lettera a) spetta al Presidente:

a)      Autorizzare i consiglieri comunali a partecipare a convegni, seminari, corsi di aggiornamento o di arricchimento del bagaglio politico – amministrativo su tematiche o argomenti ritenuti interessanti ai fini dell’esercizio del mandato consiliare, comprendendo in tale casistica anche le missioni presso uffici dello Stato, della Regione o di altri organismi od enti pubblici per ragioni connesse con la carica consiliare e con facoltà per il Presidente stesso di manifestare l’intendimento della partecipazione personale, nell’uno e nell’altro caso;

b)      Impartire le direttive politico – amministrative per l’organizzazione e la funzionalità dell’ufficio di Presidenza e per determinare il fabbisogno delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei servizi occorrenti per garantire al Consiglio piena autonomia funzionale;

c)      Impartire all’ufficio di Presidenza le direttive e le disposizioni eventualmente occorrenti sia ai fini della corretta e puntuale gestione delle risorse assegnate per soddisfare specifiche esigenze dell’Organo sia ai fini della dotazione dei servizi di supporto;

d)      Espletare ogni altra incombenza prevista dalla legge e dal regolamento o imposta, nell’ambito della previsione normativa generale, da esigenze organizzative od operative.

3)      Nell’ambito delle competenze previste dal precedente comma 1 sub lettera b) spetta al Presidente:

a)      Attivare le commissioni consiliari permanenti attraverso la rimessione alle stesse, nel rispetto delle relative competenze, delle proposte di deliberazioni;

b)      Fissare la data per le adunanze del Consiglio, determinando il calendario delle sessioni e l’ordine  del giorno degli argomenti da sottoporre a tale organo;

c)      Disporre la convocazione del Consiglio con propria determinazione discrezionale o da assumere a seguito di richiesta di convocazione del Consiglio da parte del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;

d)      Disporre la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;

e)      Presiedere le adunanze del Consiglio e dirigere il dibattito, esercitando, durante i lavori d’aula, i poteri accordati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;

f)        Convocare e presiedere la conferenza dei capi gruppo durante i lavori d’aula qualora se ne ravvisi l’esigenza o indipendentemente dalle adunanze consiliari ove il presidente stesso lo ritenga necessario od opportuno;

g)      Assolvere ogni altra incombenza prevista dalla legge o dal regolamento o imposta, nell’ambito della previsione normativa generale, da specifiche esigenze connesse con la funzionalità del Consiglio.

4)      In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e ove anche quest’ultimo sia assente o giuridicamente impedito dal consigliere presente che ha riportato la maggiore cifra individuale e, a parità, dal consigliere più anziano di età.

ART. 18

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE IN RELAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E  RELATIVA SUPPLENZA

1)      Il Segretario Generale del Comune, a richiesta del Presidente, fornisce, per iscritto o informalmente, pareri tecnico – giuridici sulle questioni afferenti l’organizzazione del Consiglio Comunale.

2)      Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio esplicando le seguenti funzioni:

a)       Rende pareri tecnico – giuridici su quesiti posti dal Presidente e dai consiglieri in ordine alle questioni poste in trattazione;

b)       Fornisce, a richiesta del Presidente e dei Consiglieri, chiarimenti in ordine al profilo giuridico delle questioni in discussione o ad altri aspetti amministrativi concernenti l’esercizio delle sue funzioni;

c)       Coordina il personale di supporto durante le adunanze consiliari;

d)       Redige i verbali delle deliberazioni.

3)      Quando il Segretario Generale è giuridicamente impedito a partecipare alla seduta, limitatamente ad uno o a più argomenti iscritti all’ordine del giorno, è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario Generale, se presente in aula e in caso contrario, da un consigliere designato dal Presidente che, di norma, è individuato nel Consigliere più giovane d’età tra i presenti.

4)       Nel caso in cui il Segretario Generale sia impossibilitato a partecipare all’intera seduta consiliare è sostituito dal Vice Segretario Generale. Qualora la sessione consiliare sia costituita da più di una seduta il Sindaco, a richiesta del Segretario e in presenza di valide ragioni di servizio, può, sentito il Presidente del Consiglio, disporre la partecipazione del Vice Segretario alle sedute del Consiglio, anche secondo adeguati criteri di alternanza.

ART. 19

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI DIRIGENTI  DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DI RELATORI TECNICI ESTERNI ALLE SEDUTE CONSILIARI

1)      Il Sindaco partecipa, senza diritto di voto,  alle sedute del Consiglio personalmente oppure a mezzo di un assessore a tal fine delegato per le singole sedute o in via continuativa.

2)      Il Sindaco o l’assessore delegato è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti o di riferimenti politico – amministrativi eventualmente avanzate dal Presidente del Consiglio e/o dai consiglieri e, a richiesta, può partecipare alla discussione per riferire al Consiglio l’esito o lo stato procedurale di pratiche amministrative, per fornire ragguagli su argomenti costituenti oggetto dei lavori consiliari e per relazionare su proposte di deliberazioni avanzate dalla Giunta al Consiglio.

3)      Al di fuori dall’ambito di cui al precedente comma resta esclusa la partecipazione del Sindaco o dell’assessore delegato al dibattito consiliare.

4)      Possono partecipare alle sedute del Consiglio, oltre al Sindaco e all’assessore delegato, anche gli altri assessori, ai quali il Presidente può concedere la facoltà di intervenire nel dibattito per le finalità e con le limitazioni previste dal precedente comma 2.

5)      L’assenza del Sindaco e dell’assessore delegato non pregiudica la validità dell’adunanza nè la procedibilità delle proposte di deliberazioni avanzate dalla Giunta, salvo che la trattazione dell’argomento non possa avvenire a motivo della mancanza di elementi informativi di competenza del Sindaco ritenuti essenziali ai fini della votazione della proposta, a seguito del giudizio emesso a maggioranza in tal senso dalla conferenza dei capi gruppo, che sarà appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno 6 consiglieri. Il Presidente stesso, registrandosi tale evenienza, alla ripresa dei lavori disporrà il ritiro della proposta specificando che la stessa verrà posta in trattazione nella successiva seduta della stessa sessione senza ulteriori formalità o, in caso di chiusura della sessione, nella 1° seduta della successiva sessione previa iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno a termini di legge e di Regolamento.

6)      Sono tenuti ad intervenire alle sedute di Consiglio i dirigenti e i responsabili dei servizi che hanno reso sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno attestazioni e/o pareri obbligatori ai sensi di legge. I suddetti funzionari a richiesta del Presidente o dei consiglieri e previa autorizzazione del Presidente stesso sono tenuti a fornire i chiarimenti e i ragguagli eventualmente richiesti nel corso del dibattito nonché ad esprimere ulteriori pareri in caso di presentazione, sempre nel corso del dibattito, di proposte di emendamenti. L’assenza del dirigente o del funzionario responsabile del servizio non pregiudica la procedibilità delle relative proposte, fatte salve le disposizioni di cui al precedente 5° comma.

7)      Il Presidente può invitare alle sedute consiliari relatori tecnici, progettisti ed esperti incaricati dall’amministrazione per adempimenti connessi con determinate proposte di deliberazione. Gli stessi, a seguito di autorizzazione del Presidente, forniranno al Consiglio gli elementi informativi, di natura tecnica, ritenuti necessari od opportuni.

ART. 20

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE CONSILIARI

1)      Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il Consiglio stesso intende trattare questioni che implichino giudizi e valutazioni sulla qualità delle persone.

2)      Il regolamento del Consiglio stabilisce i criteri di divulgazione alla cittadinanza del calendario delle adunanze consiliari nonché i metodi di informazione dell’esito dei lavori consiliari.

ART. 21

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLA SEDUTA CONSILIARE

1)      Per la validità delle adunanze consiliari occorre l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati.

2)      Il regolamento del Consiglio disciplina, nel rispetto della vigente legislazione regionale, le condizioni per accedere, in caso di accertata mancanza del numero legale, alla seduta consiliare di seconda convocazione, prevedendo il numero di presenze richiesto per la relativa validità, nel rispetto comunque del limite minimo di un terzo dei consiglieri assegnati.

ART. 22

VOTAZIONE, MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1)      I Consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano o per separazione.

2)      Con l’eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

3)      È consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l’utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

4)      Le deliberazioni sono adottate col voto del maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

5)      Il ballottaggio non è ammesso all’infuori dei casi previsti dalla legge.

6)      La disciplina di dettaglio sugli esperimenti di voto e sulle operazioni di scrutinio è rimandata al Regolamento del Consiglio.

ART. 23

CRITERI DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DI PERSONE IN SENO AD ORGANI INTERNI O ESTERNI

1)      L’elezione di persone in seno ad organi, nei casi in cui la legge o lo Statuto demandano tale competenza al Consiglio Comunale, avviene. a scrutinio segreto, in favore del soggetto o dei soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2)      Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze senza prescrivere sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, si segue il principio del voto limitato a uno, al fine di assicurare alla minoranza l’elezione del soggetto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto in rappresentanza dei gruppi di maggioranza.

3)      Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si osserva la disciplina fissata dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

1)      Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari .

2)      Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e di consultazione dei portatori di  interessi diffusi, il numero dei componenti nonché le modalità di dettaglio per  l’elezione del Presidente e del Vice Presidente in relazione al precedente articolo 16.

3)      Le commissioni svolgono attività di studio e consultiva in favore del Consiglio Comunale in sedute aperte al pubblico quando vengono trattati argomenti d’interesse generale. Esse svolgono, inoltre, funzioni parzialmente deliberative secondo quanto previsto dal presente Statuto per l’approvazione, mediante procedimento misto, dei regolamenti comunali e delle proposte di deliberazioni obiettivamente “complesse” a motivo della strutturazione di tipo “disciplinare” o per altre motivazioni da esplicitare nel regolamento del Consiglio.

4)      Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni con diritto di parola ma non di voto.

5)      Nel contesto del regolamento del Consiglio possono essere previste commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza dovrà essere attribuita, in ogni caso, ad un consigliere dei gruppi di minoranza.

6)      Nell’esercizio delle proprie competenze le commissioni consiliari permanenti possono disporre, per il tramite dei rispettivi presidenti, l’audizione dell’assessore proponente, del Segretario Generale, del Direttore Generale di funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni comunali, ai quali è fatto obbligo di presentarsi e di rispondere.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1)       Il Consiglio Comunale può, inoltre, istituire commissioni consiliari speciali per l’esame di problematiche particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze e la durata in carica.

2)       Le commissioni speciali devono essere, comunque, costituite secondo criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei gruppi politici presenti in Consiglio.

3)       La commissione speciale esaurisce l’incarico rassegnando al Consiglio Comunale una relazione, nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.

4)       Spetta al Consiglio di valutare la relazione e di adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi.

5)       Nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 possono essere nominati in seno alle commissioni speciali soggetti estranei al Consiglio Comunale nonché esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita.

5)

ART. 26

COMMISSIONI DI INDAGINI

1)       Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può decidere di istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia di competenza dell’Amministrazione Comunale.

2)       La commissione di indagine ha la funzione di ispezionare atti amministrativi e contabili di competenza del Comune aventi rilevanza ai fini dell’indagine, di sentire gli assessori destinati al ramo dell’Amministrazione cui l’indagine stessa si riferisce, di sentire i dirigenti comunali competenti per materia nonché il Segretario Generale e il Direttore Generale dell’Ente.

3)       L’indagine si conclude con la stesura di una relazione dettagliata contenente le risultanze ispettive ed eventualmente le proposte formulate dalla commissione a conclusione dell’attività ispettiva.

4)       La commissione di indagine è composta da ……. membri da nominare con le modalità fissate dal precedente articolo 23 dello Statuto.

5)       Il Presidente della commissione viene eletto, nell’ambito della stessa, tra i consiglieri di minoranza chiamati a farvi parte, in relazione al disposto del 5° comma del precedendo articolo 24.

6)       Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Comune  al quale compete di redigere i verbali delle sedute e di stendere la relazione di cui al precedente terzo comma.

7)       Alle sedute della commissione di indagine si applicano le norme che regolano il funzionamento degli organi del Comune.

8)       L’indagine affidata alla commissione dovrà essere conclusa entro il termine che verrà fissato dal Consiglio Comunale contestualmente alla nomina della commissione medesima.

9)       La relazione finale prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio, a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui essa è stata rassegnata.

10)   Spetta al Consiglio Comunale impartire ogni direttiva finalizzata all’eliminazione, attraverso l’intervento dei competenti organi amministrativi e/o burocratici, degli inconvenienti e dei disservizi eventualmente riscontrati in sede di indagine.

11)   Ai membri delle commissioni di indagine competono le stesse indennità spettanti ai Consiglieri che sono chiamati a fare parte delle commissioni consiliari permanenti. Analogo è, inoltre, il relativo trattamento giuridico.

ART. 27

GRUPPI CONSILIARI – CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1)      Le rappresentanze consiliari debbono costituirsi in gruppi composti da almeno tre consiglieri.

2)      Il consigliere che rappresenta una lista che abbia ottenuto un solo seggio ed i consiglieri che rifiutano formalmente l’appartenenza al gruppo della lista nella quale sono stati eletti formano uno o più gruppi misti.

3)      Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capo gruppo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

4)      Il regolamento indicherà adeguate forme di supporto per l’esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari e stabilirà le funzioni della conferenza dei capi gruppo che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5)      Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 28

CONDIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI CONSIGLIERI

1)      Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono fissate dalla legge.

2)      Ciascun consigliere comunale rappresenta gli interessi della collettività amministrata senza vincolo di mandato imperativo.

3)      Lo “Status” giuridico ed economico dei consiglieri è fissato dalla legge e, nel suo ambito, dai provvedimenti amministrativi di carattere attuativo.

4)      La legge e il regolamento disciplinano il sistema di denuncia e di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri e del rendiconto delle spese sostenute per l’elezione alla carica.

ART. 29

DOVERI DEI CONSIGLIERI – DECADENZA A SEGUITO DI ASSENZE INGIUSTIFICATE

1)       I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute dei Consigli Comunali e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2)       I Consiglieri che, senza fornire alcuna giustificazione, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3)       La decadenza è attivata d’ufficio dal Consiglio Comunale o a seguito di istanza di qualsiasi elettore del Comune, sentiti gli interessati e comunque dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla notificazione agli stessi della proposta di decadenza. Quest’ultima in ogni caso dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di respingimento dovrà contenere congrue motivazione dell’evenienza.

4)       Qualora il consigliere interessato produca, entro il termine previsto dal precedente 3° comma, formali elementi giustificativi delle assenze la questione sarà sottoposta dal Presidente del Consiglio alla conferenza dei capi gruppo cui spetta di stabilire l’attivazione o meno della procedura di decadenza con le formalità di cui allo stesso 3° comma precedente, a seconda che le giustificazioni dell’interessato vengano ritenute infondate o condivisibili. Dell’eventuale accettazione delle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato il Presidente informa comunque il Consiglio nella 1° seduta consiliare utile.

ART. 30

DIRITTI DEI CONSIGLIERI, INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO – ATTI ISPETTIVI

1)       I consiglieri comunali, rappresentando la comunità locale, hanno il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli atti di competenza del consiglio secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2)       Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dagli enti e dalle istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano ritenute utili ai fini dell’espletamento del loro mandato.

3)       I consiglieri hanno inoltre diritto di notizie su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

4)       Nel corso della seduta consiliare ciascun consigliere può proporre al consiglio che siano discussi e votati ordini del giorno correlati alla questione posta in trattazione, purchè gli stessi siano finalizzati ad indirizzare l’azione del consiglio o della giunta.

5)       Qualora manchi la correlazione dell’ordine del giorno proposto con la questione in trattazione la discussione e la votazione dell’argomento può essere richiesta soltanto nella fase preliminare della seduta, ossia prima di iniziare a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

6)       Gli atti ispettivi dei consiglieri devono essere comunicati anche  ai dirigenti dei settori competenti per materia.

ART. 31

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1)      Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate al Consiglio Comunale per iscritto o mediante dichiarazione resa dal consigliere nel corso di una seduta consiliare e di cui l’interessato stesso chiede l’integrale trascrizione nel relativo verbale

2)      Le dimissioni, una volta prodotte nei termini previsti dal precedente comma, sono irrevocabili, immediatamente  efficaci e non necessitano di presa d’atto.

3)      Gli effetti delle dimissioni operano immediatamente nei confronti del consigliere interessato mentre la presentazione legale delle stesse al consiglio avviene con l’iscrizione all’ordine del giorno della surroga del consigliere dimissionario  e con la diramazione dell’avviso di convocazione principale o suppletivo a termine di legge e di regolamento; di guisa che le dimissioni stesse non incidono sulla regolare composizione del consiglio quando vengono rassegnate con dichiarazione resa nel corso di una seduta consiliare o quando sono state formalmente rassegnate con lettera acquisita al protocollo generale con un anticipo inferiore a 24 ore rispetto alla data e all’ora della seduta consiliare già regolarmente convocata, non sussistendo, in tal caso, il termine minimo di legge per la diramazione di avviso suppletivo per la surroga del dimissionario.

4)      Al di fuori dei casi delineati al precedente comma il consiglio prima di deliberare deve ricostituire la regolare composizione dell’organo. L’eventuale rinuncia del consigliere subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio, fino all’ulteriore surroga nei termini di cui al precedente 3° comma.

ART. 32

RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DECADENZA, SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1)       I casi di rimozione e di sospensione degli amministratori nonché quelli di decadenza, di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale sono tassativamente disciplinati dalla legge.

2)       La cessazione dalla carica del Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente non comporta lo scioglimento del Consiglio. Quest’ultimo, registrandosi le suddette evenienze, rimane in carica fino alle nuove elezioni, che, ai sensi di legge, saranno contestuali a quelle per l’elezione del Sindaco .

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33

RUOLO ISTITUZIONALE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1)      La Giunta è organo di governo del Comune competente a compiere gli atti che sono riservati ad essa dalla legge e dallo Statuto.

2)      La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da dieci assessori, nominati dal Sindaco con l’osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie.

3)      La Giunta dura in carica quanto il Sindaco.

4)      Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciano all’obbligo di dichiarare  la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

ART. 34

REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ ALLA CARICA DI ASSESSORE E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

1)       Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di Sindaco ai sensi di legge.

2)       La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune.

3)       Il Consigliere Comunale eventualmente nominato assessore, tanto all’inizio del mandato consiliare quanto durante l’esercizio dello stesso, è tenuto a dichiarare entro dieci giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare ed in caso di mancata tempestiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.

4)       Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengono rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

ART. 35

NOMINA E GIURAMENTO DEGLI ASSESSORI

1)       La Giunta viene nominata dal Sindaco eletto, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo.

2)       Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al Sindaco e in presenza del Segretario Generale, cui spetta la redazione di apposito verbale,con l’osservanza della forma prevista, per i consiglieri comunali, dall’art.14 del presente Statuto.

3)       La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci dall’insediamento, al Consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della Giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla Prefettura di Trapani, all’Assessorato Regionale degli Enti Locali, e alla sezione provinciale del CO.RE.CO.

ART. 36

DIMISSIONE DALLA CARICA ASSESSORIALE

1)       Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella Segreteria del Comune o, nel corso delle sedute della Giunta, con dichiarazione da trascrivere o verbale a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dall’assessore interessato.

2)       Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1)       In presenza di valide ragioni, anche di carattere politico – amministrativo, al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.

2)       Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.

3)       Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato all’Assessorato Regionale degli Enti Locali, al  CO.RE.CO. e, entro sette giorni dalla relativa adozione,al Consiglio Comunale unitamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.

ART. 38

DECADENZA E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

1)       La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente articolo 35, dall’accertamento di una causa di incompatibilità non rimossa dall’interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa notifica, dalla emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.

2)       La decadenza dell’assessore viene pronunciata dal Sindaco a seguito di procedimento attivato d’ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.

3)       La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 39

SURROGAZIONE DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI O DECADUTI DALLA CARICA

1)       Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.

2)       Ove ricorra il caso della sospensione dell’assessore, il Sindaco, entro dieci giorni dalla relativa evenienza giuridica, procede alla nomina di un assessore che resterà in carica fino alla definizione del procedimento giudiziario a carico dell’assessore sospeso.

3)       Qualora l’assessore sospeso dalle funzioni venga prosciolto sarà riammesso nella carica assessoriale entro dieci giorni dalla data di esecutività della relativa sentenza. In caso di condanna, il Sindaco, salvo diverso orientamento, entro lo stesso termine disporrà la nomina definitiva del soggetto chiamato a supplire provvisoriamente l’assessore sospeso.

4)       I provvedimenti con cui il Sindaco dispone la surroga o la sostituzione provvisoria degli assessori devono essere comunicati al Consiglio nei termini e secondo le modalità di cui all’ultimo comma del precedente articolo 37.

ART. 40

CESSAZIONE DALLA CARICA DELLA GIUNTA A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO

1)       La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della Giunta.

2)       La mozione di sfiducia al Sindaco coinvolge anche la Giunta ma non il Consiglio Comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alle modalità fissate dalla legge.

3)       In caso di cessazione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco e la Giunta esercitano, senza la partecipazione del Sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all’insediamento del Commissario straordinario.

ART. 41

DESTINAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SINGOLE BRANCHE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELEGHE

1)       Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del Sindaco, alle singole branche dell’amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell’organizzazione interna dell’ente.

2)       Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori.

3)       Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla Giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all’assessorato di rispettiva competenza.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1)       La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.

2)       La Giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, svolge attività consultiva nei confronti del Sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

3)       In particolare la Giunta:

a)             Definisce in base al bilancio approvato dal Consiglio, il Piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze gestionali autonome.

b)             Definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla Sua competenza.

c)             Adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie.

d)             Approva, nell’ambito della previsione di cui alla precedente lettera c), la dotazione organica del personale.

e)             Impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e ne controlla il conseguimento.

f)               Fornisce al Sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il Sindaco stesso li richiede su determinate questioni.

g)             Svolge la funzione di iniziativa nei confronti del Consiglio formulando proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio ritenuti di particolare importanza.

ART. 43

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

1)       La convocazione della Giunta viene disposta dal Sindaco e in caso di sua assenza, dal Vice Sindaco.

2)       L’avviso di convocazione non soggiace a particolari formalità e può anche non ricorrere qualora il Sindaco abbia disposto la convocazione della Giunta secondo un calendario “fisso” a carattere continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che il Sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la Giunta anche al di fuori del prefissato calendario rendendo noto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3)       Ove la convocazione della Giunta sia stata preventivamente calendata con carattere di continuità, presso il competente ufficio del Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno 24 ore di anticipo, l’elenco degli argomenti da trattare unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente documentate.

ART. 44

PRESIDENZA DELLE SEDUTE – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1)      Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Sindaco la presidenza spetta all’assessore più anziano di età tra i presenti.

2)      Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla Giunta. Possono inoltre partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la Giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.

3)      Alle sedute della Giunta partecipa obbligatoriamente il Segretario Generale dell’ente cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. In caso di assenza o impedimento del Segretario partecipa alle sedute della Giunta il Vice Segretario.

ART. 45

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1)      La Giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal Sindaco o dai singoli assessori nell’ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.

2)      Le proposte di deliberazioni che abbiano contenuto discrezionale o che siano state approntate a seguito di specifico atto d’indirizzo politico/amministrativo devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente dirigente, il “visto” del Sindaco e dell’Assessore al ramo.

3)      Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti d’indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto/verbale redatto dal Segretario Generale.

ART. 46

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI

1)      Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.

2)      Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti da esprimere mediante scrutinio palese, salvo che la deliberazione non concerna persone o elezione a cariche.

3)      Nei casi previsti dalla legge e con la maggioranza da essa prescritte le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

ART. 47

VERBALE DI DELIBERAZIONE

1)      Con riferimento alle singole proposte di deliberazioni approvate dalla Giunta viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale contenente, oltre alla proposta votata, le generalità degli assessori intervenuti nonché i voti espressi a favore o contro la proposta. Nel contesto del verbale devono essere indicate inoltre le generalità degli assessori che hanno espresso voto contrario e di quelli che, eventualmente, si siano astenuti dal voto.

2)      Il verbale di cui al precedente comma, una volta definito, è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale verbalizzante e costituisce la deliberazione definitiva da pubblicare all’albo ai sensi di legge, salvo che tale adempimento non venga assolto con l’affissione all’albo della proposta di deliberazione debitamente approvata ai sensi del precedente articolo 45, a condizione che la stessa contenga tutti gli elementi prescritti dal 1° comma del presente articolo.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 48

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL SINDACO

1)      Il Sindaco, organo monocratico responsabile dell’amministrazione del Comune, viene eletto direttamente dai cittadini  elettori e dura in carica cinque anni.

2)      I requisiti di eleggibilità, le cause di incandidabilità e di incompatibilità, le modalità di presentazione delle candidature, il procedimento elettorale e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge, alla quale viene fatto rinvio.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1)      Il Sindaco, nella qualità di responsabile dell’amministrazione del Comune esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti nonché quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative - diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti – non attribuite al Consiglio e alla Giunta. In particolare il Sindaco:

a)          Rappresenta l’ente;

b)          Nomina e revoca gli assessori;

c)          Convoca e prevede la Giunta e ne coordina l’attività;

d)          Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti;

e)          Nomina e designa nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e procede alla loro revoca;

f)            Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

g)          Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi;

h)          Esercita le competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali;

i)            Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

j)            Espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Sindaco.

2)      Il Sindaco, inoltre, quale autorità locale, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge nelle materie previste da specifiche disposizioni normative, adottando in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ordinanze contingibili e urgenti.

ART. 50

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1)      I provvedimenti del Sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al 1° comma del precedente articolo assumono la denominazione di decreti e soggiacciono alla normativa che disciplina il procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra l’ambito provvedimentale, le relative funzioni vengono espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che s’intendono conseguire.

2)      Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale previsti dal 2° comma del precedente articolo il Sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta ordinanze contingibili e urgenti, sempre nel rispetto delle norme, legislative e regolamentari, che disciplinano il procedimento amministrativo.

ART. 51

ESPERTI NOMINABILI DAL SINDACO

1)      Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza ed in particolare per acquisire pareri ritenuti necessari ed opportuni, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’amministrazione.

2)      Gli incarichi di cui al precedente comma non costituiscono rapporti di pubblico impiego e soggiacciono all’osservanza dei limiti e delle condizioni giuridiche ed economiche fissati dalla normativa regionale che disciplina la materia.

3)      Il Sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati.

4)      Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione per qualsiasi causa del mandato del Sindaco.

ART. 52

RELAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO

1)      Il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal Consiglio stesso con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.

2)      In particolare, ogni sei mesi il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al Consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica, ed entro il termine di legge le proprie valutazioni.

ART. 53

VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1)      Il Sindaco nomina tra gli assessori un Vice Sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2)      Qualora sia assente anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco l’assessore più anziano d’età.

ART. 54

GIURAMENTO DEL SINDACO

1)      Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista, per i consiglieri, dall’art.14 del presente Statuto.

2)      Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 55

DIMISSIONI DEL SINDACO

1)      Le dimissioni del Sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del Comune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del Consiglio o della Giunta.

2)      Le dimissioni prodotte nei termini di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d’atto.

ART. 56

MOZIONE DI SFIDUCIA

1)      Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.

2)      I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.

ART. 57

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

1)      La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, morte o impedimento personale comporta la contestuale cessazione dalla carica della Giunta, mentre il Consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all’elezione del Sindaco.

2)      Le nomine fiduciarie disposte dal Sindaco cessano di diritto con la cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa.