Città Di Trapani

 

Ordinanza n.44 del 22 Febbraio 2006

Esercizi di vendita al dettaglio. Deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 28 del 22/12/1999 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
Visto il comma 4 dell’art. 12 della l. r. 28/99 citata, secondo il quale gli esercenti di vendita al dettaglio osservano la chiusura settimanale e festiva dell’esercizio, e nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni prima indicate, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
Visto il successivo comma 5 dell’art. 12 della precitata l. r. 28/99 citata, che stabilisce che il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
Visto il successivo art. 13 della stessa l.r. 28/99 il quale dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte, o nelle zone del territorio dei medesimi comuni, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale. La deroga è disposta dal sindaco in conformità degli accordi con le organizzazioni di categoria;
Visto il decreto dell’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed Alla Pesca, del 18/01/2001 con il quale il comune di Trapani viene dichiarato, per l’intero territorio, comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte per l’intero anno;
Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale attuare una politica di incentivazione, inclusa quella commerciale, volta alla riqualificazione socio-economica di tutto il territorio comunale e particolarmente alla offerta di servizi al turismo soprattutto nel periodo estivo;
Che la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, nonché la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva possono ben inquadransi in tale ottica incentivante, nonché nella necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di servizi ivi compresi la passibilità di acquisire beni e servizi in qualunque orario e in qualunque giorno della settimana;
Considerato che con propria ordinanza sindacale n. 3 del 3 gennaio 2006 veniva disposta, nelle more della acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali e di categoria di cui al comma 1 del citato art. 12 della legge regionale 28/99, la regolamentazione degli orari degli esercizio commerciali nonché disciplinata la derogo all’obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dall’art. 12 della medesima legge;
Completato l’iter procedurale per l’acquisizione del parere delle organizzazioni provinciali meggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 12 della l.r. 28/99, le cui dichiarazioni sono state raccolte nei verbali del 18/01/2006 e del 10/02/2006, allegati alla presente ordinanza;
Dato atto che in ordine alla chiusura domenicale e festiva non sussiste una intesa unitaria fra le organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione poiché alcune sono favorevoli alla completa liberalizzazione della deroga alla chiusura domenicale e festiva, mentre altre hanno proposto una calendarizzazione delle deroghe evidenziando però l’opportunità della completa liberalizzazione nel mese di dicembre;
Considerato che l’obiettivo primario della Pubblica Amministrazione è il perseguimento dell’interesse pubblico e compito istituzionale del comune è il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata;
Preso atto della difformità delle posizioni assunte dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, di cui ai citati verbali, in merito all’argomento in discorso;
Preso altresì atto che il limitrofo comune di Erice ha provveduto con apposito provvedimento a liberalizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali disponendo la deroga all’obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive per l’intero periodo annuale, e che anche il comune di Marsala ha avviato apposita iniziativa per ottenere il riconoscimento che la Città di Trapani ha già ottenuto con il Decreto dell’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla Pesca del 18/01/2001, e ciò al fine evidente di poter fruire della particolare possibilità che in materia commerciale tale riconoscimento comporta, con la conseguenza che una soluzione di non liberalizzazione delle deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva si paleserebbe del tutto illogica rispetto alla completa liberalizzazione della stessa attività in comuni confinanti e potrebbe determinare effetti negativi per l’economia cittadina;
Preso atto che già con Ordinanza Sindacale n. 430 del 28/12/2004, relativamente all’anno 2005, al fine di addivenire e tutelare i diversi interessi emersi nei differenti orientamenti manifestati dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio, e dei lavoratori dipendenti fu definito un calendario delle giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo degli esercizi commerciali, adottato in via sperimentale e tendente verso una più completa liberalizzazione;
Rilevato altresì che la liberalizzazione consente, comunque e in ogni caso, agli esercenti di autodisciplinarsi regolandosi sulla base delle proprie esigenze singole e/o collettive, disponendo la chiusura per strade e o per quartieri, oppure alle stesse organizzazioni di categoria di suggerire una autonoma disciplina, previa intesa con i propri associati. mentre viceversa, permanendo un obbligo di chiusura, nessuna iniziativa diversa verrebbe consentita con ciò mortificando la libera iniziativa privata che in questo caso invece va garantita e sostenuta;
Visto l’art.13 della L.R. del 26/08/1992, n.7, per come risulta modificato dall’art.41 della L.R. 1/09/1993, n. 26, relativo alle competenze del Sindaco;
Vista la legge n.127 del 15/05/1997 per come recepita in Sicilia con la Legge Regionale n.23 del 7/09/1998;
Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 3 del 3 gennaio 2006, ed a conferma di quanto ivi sancito;
 

D I S P O N E

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
o orario di apertura: non prima delle ore 7.00;
o orario di chiusura: non dopo le ore 23.00 – ore 24.00 nel periodo di vigenza dell’ora legale;
o limite orario massimo giornaliero di apertura: dodici ore giornaliere
o deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall’art. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di vendita al dettaglio: permanente per l’intero anno solare per tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti festività: 16, 17 e 25 aprile; 1 maggio; 7 e 15 agosto; 25 e 26 dicembre;
per le giornate del 17 e 25 aprile e del 1 maggio la deroga all’obbligo di chiusura è disposta esclusivamente per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari;
o deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall’art. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nelle frazioni di GUARRATO, RILIEVO, LOCOGRANDE, SALINAGRANDE, MARAUSA, FULGATORE, UMMARI, MOKARTA, PIETRETAGLIATE, PALMA, FONTANASALSA, e XITTA: permanente per tutto l’anno solare.
E’ lasciata alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di tenere aperto il proprio esercizio commerciale, rendendo comunque noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
La squadra annonaria, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati, ognuno per competenza, alla esecuzione del presente decreto.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore fino a deroga.
 

                                    Il Sindaco

                                        Avv. Girolamo Fazio