Ordinanza n.44 del 22 Febbraio 2006
Esercizi di vendita al dettaglio. Deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
IL SINDACO
Premesso che ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale 28 del 22/12/1999 gli orari di apertura e
di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati
dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
Visto il comma 4 dell’art. 12 della l. r. 28/99 citata, secondo il quale gli
esercenti di vendita al dettaglio osservano la chiusura settimanale e
festiva dell’esercizio, e nei casi stabiliti dai comuni, sentite le
organizzazioni prima indicate, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale;
Visto il successivo comma 5 dell’art. 12 della precitata l. r. 28/99 citata,
che stabilisce che il comune individua i giorni e le zone del territorio nei
quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva;
Visto il successivo art. 13 della stessa l.r. 28/99 il quale dispone che nei
comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte, o nelle
zone del territorio dei medesimi comuni, gli esercenti individuano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare
all’obbligo di chiusura domenicale. La deroga è disposta dal sindaco in
conformità degli accordi con le organizzazioni di categoria;
Visto il decreto dell’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio,
all’Artigianato ed Alla Pesca, del 18/01/2001 con il quale il comune di
Trapani viene dichiarato, per l’intero territorio, comune ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte per l’intero anno;
Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale attuare
una politica di incentivazione, inclusa quella commerciale, volta alla
riqualificazione socio-economica di tutto il territorio comunale e
particolarmente alla offerta di servizi al turismo soprattutto nel periodo
estivo;
Che la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi
commerciali al dettaglio, nonché la deroga all’obbligo di chiusura
domenicale e festiva possono ben inquadransi in tale ottica incentivante,
nonché nella necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di
servizi ivi compresi la passibilità di acquisire beni e servizi in qualunque
orario e in qualunque giorno della settimana;
Considerato che con propria ordinanza sindacale n. 3 del 3 gennaio 2006
veniva disposta, nelle more della acquisizione del parere delle
organizzazioni sindacali e di categoria di cui al comma 1 del citato art. 12
della legge regionale 28/99, la regolamentazione degli orari degli esercizio
commerciali nonché disciplinata la derogo all’obbligo di chiusura domenicale
e festiva previsto dall’art. 12 della medesima legge;
Completato l’iter procedurale per l’acquisizione del parere delle
organizzazioni provinciali meggiormente rappresentative dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 12
della l.r. 28/99, le cui dichiarazioni sono state raccolte nei verbali del
18/01/2006 e del 10/02/2006, allegati alla presente ordinanza;
Dato atto che in ordine alla chiusura domenicale e festiva non sussiste una
intesa unitaria fra le organizzazioni che hanno partecipato alla
consultazione poiché alcune sono favorevoli alla completa liberalizzazione
della deroga alla chiusura domenicale e festiva, mentre altre hanno proposto
una calendarizzazione delle deroghe evidenziando però l’opportunità della
completa liberalizzazione nel mese di dicembre;
Considerato che l’obiettivo primario della Pubblica Amministrazione è il
perseguimento dell’interesse pubblico e compito istituzionale del comune è
il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata;
Preso atto della difformità delle posizioni assunte dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, di cui ai citati verbali, in merito all’argomento
in discorso;
Preso altresì atto che il limitrofo comune di Erice ha provveduto con
apposito provvedimento a liberalizzare gli orari di apertura e chiusura
degli esercizi commerciali disponendo la deroga all’obbligo di chiusura
nelle giornate domenicali e festive per l’intero periodo annuale, e che
anche il comune di Marsala ha avviato apposita iniziativa per ottenere il
riconoscimento che la Città di Trapani ha già ottenuto con il Decreto
dell’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla
Pesca del 18/01/2001, e ciò al fine evidente di poter fruire della
particolare possibilità che in materia commerciale tale riconoscimento
comporta, con la conseguenza che una soluzione di non liberalizzazione delle
deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva si paleserebbe del
tutto illogica rispetto alla completa liberalizzazione della stessa attività
in comuni confinanti e potrebbe determinare effetti negativi per l’economia
cittadina;
Preso atto che già con Ordinanza Sindacale n. 430 del 28/12/2004,
relativamente all’anno 2005, al fine di addivenire e tutelare i diversi
interessi emersi nei differenti orientamenti manifestati dai rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle
imprese del commercio, e dei lavoratori dipendenti fu definito un calendario
delle giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo degli
esercizi commerciali, adottato in via sperimentale e tendente verso una più
completa liberalizzazione;
Rilevato altresì che la liberalizzazione consente, comunque e in ogni caso,
agli esercenti di autodisciplinarsi regolandosi sulla base delle proprie
esigenze singole e/o collettive, disponendo la chiusura per strade e o per
quartieri, oppure alle stesse organizzazioni di categoria di suggerire una
autonoma disciplina, previa intesa con i propri associati. mentre viceversa,
permanendo un obbligo di chiusura, nessuna iniziativa diversa verrebbe
consentita con ciò mortificando la libera iniziativa privata che in questo
caso invece va garantita e sostenuta;
Visto l’art.13 della L.R. del 26/08/1992, n.7, per come risulta modificato
dall’art.41 della L.R. 1/09/1993, n. 26, relativo alle competenze del
Sindaco;
Vista la legge n.127 del 15/05/1997 per come recepita in Sicilia con la
Legge Regionale n.23 del 7/09/1998;
Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 3 del 3 gennaio 2006, ed a
conferma di quanto ivi sancito;
D I S P O N E
Gli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
o orario di apertura: non prima delle ore 7.00;
o orario di chiusura: non dopo le ore 23.00 – ore 24.00 nel periodo di
vigenza dell’ora legale;
o limite orario massimo giornaliero di apertura: dodici ore giornaliere
o deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall’art. 12
e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di
vendita al dettaglio: permanente per l’intero anno solare per tutto il
territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti festività: 16, 17 e 25
aprile; 1 maggio; 7 e 15 agosto; 25 e 26 dicembre;
per le giornate del 17 e 25 aprile e del 1 maggio la deroga all’obbligo di
chiusura è disposta esclusivamente per gli esercizi di vendita al dettaglio
di generi alimentari;
o deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall’art. 12
e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di
vendita al dettaglio ubicati nelle frazioni di GUARRATO, RILIEVO, LOCOGRANDE,
SALINAGRANDE, MARAUSA, FULGATORE, UMMARI, MOKARTA, PIETRETAGLIATE, PALMA,
FONTANASALSA, e XITTA: permanente per tutto l’anno solare.
E’ lasciata alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di tenere
aperto il proprio esercizio commerciale, rendendo comunque noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante
cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
La squadra annonaria, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono
incaricati, ognuno per competenza, alla esecuzione del presente decreto.
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore fino a
deroga.
Il Sindaco
Avv. Girolamo Fazio