Ordinanza n. 137 P.I. del 8/06/2006

Oggetto: Limitazioni e divieti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO

che il commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18:
a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana;
b) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
c) Su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
che la normativa igienico-sanitaria relativa al commercio su aree pubbliche, di cui alle ordinanze del Ministro della salute 3/04/2002 dispone che l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
PRESO ATTO che le aree pubbliche per l’esercizio del commercio di cui al punto a) delle superiori premesse è stato previsto con deliberazione consiliare n. 83/2000 istituendo n. 20 posteggi nel territorio comunale al di fuori delle aree mercatali da dare in concessione a terzi; nonché con la proposta consiliare (odg Consigli Comunale) di istituzione di un mercato rionale fra le vie Ilio e Didone, ove possono trovare posto 8 operatori commerciali;
PRESO ATTO che il commercio di cui al punto b) delle superiori premesse nel Comune di Trapani ha luogo, una volta la settima e di regola nella giornata di giovedì, nel mercato nell’area di Piazzale Ilio, individuata con delibera consiliare n. 172 del 19/11/1993 e successiva O.S. n. 25 del 17/01/1994;
VISTA la nota prot. n. 023/1151 del 8/05/2006 con la quale la Questura di Trapani sollecita – nel quadro di una azione sinergica di controllo del territorio – di attuare servizi finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio del commercio ambulante, avendo ormai l’abusivismo ambulante di articoli di vario genere, soprattutto nel periodo estivo e nelle zone ad alta densità turistica raggiunto livelli tali da richiedere l’adozione di misure di carattere preventivo e repressivo;
PRESO ATTO dei notevoli disagi e malumori fra i commercianti e titolari di esercizi commerciali, che vedono ridotti notevolmente i loro introiti, a causa del dilagante fenomeno dell’abusivismo ambulante svolto indiscriminatamente in ogni angolo della città in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare;
CONSIDERATO , in particolare, che l’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto in prossimità di importanti vie d’accesso al centro della città, (quali la Via Virgilio e la Via Isola Zavorra, la via Marsala, lo svincolo autostradale, la via Palermo, la via Pepoli etc.) genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina lunghi incolonnamenti ed intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell’intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o lavorano;
CONSIDERATO, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, ed anche al fine di rendere agevolmente fruibile dai turisti l’area di sosta delle auto sopra individuata, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie viarie più avanti individuate, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone;
SENTITO il Comando dei Vigili Urbani sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;
RITENUTI insufficienti gli strumenti regolamentari posti a tutela dell’ente al fine di reprimere e/o prevenire il dilagante fenomeno dell’abusivismo commerciale svolto in forma ambulante itinerante;
RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all’esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere la violata legalità;
VISTO l’art.8, commi 1 e 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 il quale dispone:
Art.8 – Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche:
• L’esercizio del commercio su arre pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco
• L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della L.r. n.18/1995, le limitazioni e i divieti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che con la presente ordinanza si adottano;
RILEVATO e dato atto che alle rappresentanze di categoria, ai soggetti interessati ed alla cittadinanza in genere è stata data notizia dell’adozione di questo provvedimento, ai sensi della legge regionale 3° aprile 1991, n. 10 e della legge 241/1990, mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune, notizia a mezzo stampa, avviso pubblico e diffuso sul sito Internet del Comune;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del citato art. 8 della legge regionale n. 18/95;
VISTA la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
VISTA la legge regionale n. 2/96;
VISTA la legge regionale n. 28/99;
VISTO l’ O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “norme sull’ordinamento degli Enti Locali”;
per le motivazioni espresse
ORDINA

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della salute con ordinanza 3/04/2002.
Qualora l’attività di cui al punto 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità con le ordinanze citate.
Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo dell’attrezzature di prodotti o se l’attività è esercitata mediante l’uso dei veicoli aventi le caratteristiche di cui alla citata ordinanza ministeriale.
Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l’uso di posteggi è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui alla citata ordinanza ministeriale.
Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui sopra e secondo i criteri previsti con le citate ordinanze del Ministri della Sanità.
Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree a detto posteggio contigue. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e nonché il commercio dei prodotti agricoli in forma itinerante, può essere svolto con qualsiasi mezzo, purchè l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste al contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
3. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, e comunque, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Sicilia, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 400 metri e con divieto di ritornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.
4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
5. Nel centro storico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi tramite apposita domanda è ammesso il commercio itinerante per la vendita di prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini, semi brustolini; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta con attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibili con il decoro del centro storico. La domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il settore competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si darà priorità all’ordine cronologico; l’autorizzazione all’accesso ha durata non superiore a tre mesi.
6. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è interamente vietato nelle seguenti zone:
a) Nelle seguenti vie del centro storico, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 4:
Viale Regina Elena
Piazza Garibaldi;
Via Ammiraglio Staiti;
Via Barlotta;
Via Casseretto;
Via Serisso;
Corso Vittorio Emanuele;
Piazzetta Notai;
Via Libertà;
Via Garibaldi;
Via Gen. Dalla Chiesa;
Piazza Teatro;
Piazza Scarlatti;
Corso Italia;
Via XXX Gennaio;
Via Spalti;
Lungomare Dante Alighieri;
b) Sulle seguenti tipologie di strade;
Strade extraurbane principali;
Strade urbane di scorrimento, tranne che nelle apposite corsie ed aree di sosta;
Strade urbane di quartiere, tranne che nelle apposite corsie ed aree di sosta;
Strade locali, tranne che nelle apposite corsie ed aree di sosta;
c) In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
d) In tutti i casi in cui la sosta sia vietata, anche oltre le ore 20,00 e prima delle ore 8,00;
e) In ZTL, nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti;
f) Nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
g) Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
h) In tutte quelle zone nelle quali l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 18/95, ravvisi incompatibilità tra l’esercizio del commercio in forma itinerante e l’erogazione di servizi di interesse pubblico;
i) Nelle seguenti vie urbane:
Via Palmeri;
Via G.B. Fardella;
Viale Regina Margherita;
Via Passo Enea;
Lungomare Dante Alighieri;
Via Orlandini;
Via Cascio Cortese;
Via Vespri;
Via Marino Torre;
Via Marinella;
Via Virgilio;
Via Conte Agostino Pepoli;
Piazza Madonna;
7. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga ai divieti posti con la presente ordinanza.
8. Presso gli uffici del IX° Settore è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
9. In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 516,46 euro 2.582,28 e le eventuali sanzioni accessorie, compresa la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00.

Ordina a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Da Palazzo di Città, 08/06/2006 

 

Il Sindaco

    Avv. Girolamo Fazio