Ordinanza n. 137 P.I. del
8/06/2006
Oggetto: Limitazioni e divieti per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche.
IL SINDACO
PREMESSO
che il
commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato secondo le norme
dettate dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18:
a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per
essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la
settimana;
b) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per
essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
c) Su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
che la normativa igienico-sanitaria relativa al commercio su aree pubbliche,
di cui alle ordinanze del Ministro della salute 3/04/2002 dispone che
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alle norme che
tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e
bevande. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere
esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che
siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera
adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
PRESO ATTO che le aree pubbliche per l’esercizio del commercio di cui al
punto a) delle superiori premesse è stato previsto con deliberazione
consiliare n. 83/2000 istituendo n. 20 posteggi nel territorio comunale al
di fuori delle aree mercatali da dare in concessione a terzi; nonché con la
proposta consiliare (odg Consigli Comunale) di istituzione di un mercato
rionale fra le vie Ilio e Didone, ove possono trovare posto 8 operatori
commerciali;
PRESO ATTO che il commercio di cui al punto b) delle superiori premesse nel
Comune di Trapani ha luogo, una volta la settima e di regola nella giornata
di giovedì, nel mercato nell’area di Piazzale Ilio, individuata con delibera
consiliare n. 172 del 19/11/1993 e successiva O.S. n. 25 del 17/01/1994;
VISTA la nota prot. n. 023/1151 del 8/05/2006 con la quale la Questura di
Trapani sollecita – nel quadro di una azione sinergica di controllo del
territorio – di attuare servizi finalizzati alla verifica dei requisiti
richiesti dalla normativa per l’esercizio del commercio ambulante, avendo
ormai l’abusivismo ambulante di articoli di vario genere, soprattutto nel
periodo estivo e nelle zone ad alta densità turistica raggiunto livelli tali
da richiedere l’adozione di misure di carattere preventivo e repressivo;
PRESO ATTO dei notevoli disagi e malumori fra i commercianti e titolari di
esercizi commerciali, che vedono ridotti notevolmente i loro introiti, a
causa del dilagante fenomeno dell’abusivismo ambulante svolto
indiscriminatamente in ogni angolo della città in dispregio a qualsiasi
disposizione normativa e regolamentare;
CONSIDERATO , in particolare, che l’esercizio del commercio ambulante in
forma itinerante svolto in prossimità di importanti vie d’accesso al centro
della città, (quali la Via Virgilio e la Via Isola Zavorra, la via Marsala,
lo svincolo autostradale, la via Palermo, la via Pepoli etc.) genera
notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento
di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita
determina lunghi incolonnamenti ed intasamenti alle intersezioni stradali
con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell’intera rete viaria delle
zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o
lavorano;
CONSIDERATO, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, ed anche al fine di
rendere agevolmente fruibile dai turisti l’area di sosta delle auto sopra
individuata, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del
traffico che si determinano nelle arterie viarie più avanti individuate,
riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con
conseguente pericolo per l’incolumità delle persone;
SENTITO il Comando dei Vigili Urbani sulle condizioni della viabilità, il
quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su
talune aree pubbliche;
RITENUTI insufficienti gli strumenti regolamentari posti a tutela dell’ente
al fine di reprimere e/o prevenire il dilagante fenomeno dell’abusivismo
commerciale svolto in forma ambulante itinerante;
RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti
all’esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante al
fine di ripristinare e/o contenere la violata legalità;
VISTO l’art.8, commi 1 e 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 il
quale dispone:
Art.8 – Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche:
• L’esercizio del commercio su arre pubbliche è subordinato al rispetto
delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco
• L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di
limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico –
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse
pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima,
ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della L.r. n.18/1995, le limitazioni e i
divieti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che con la presente
ordinanza si adottano;
RILEVATO e dato atto che alle rappresentanze di categoria, ai soggetti
interessati ed alla cittadinanza in genere è stata data notizia
dell’adozione di questo provvedimento, ai sensi della legge regionale 3°
aprile 1991, n. 10 e della legge 241/1990, mediante pubblicazione all’albo
pretorio del Comune, notizia a mezzo stampa, avviso pubblico e diffuso sul
sito Internet del Comune;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del citato
art. 8 della legge regionale n. 18/95;
VISTA la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
VISTA la legge regionale n. 2/96;
VISTA la legge regionale n. 28/99;
VISTO l’ O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “norme
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
per le motivazioni espresse
ORDINA
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo
esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze
igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti
alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato
con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti
da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto
alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature
sono stabilite dal Ministro della salute con ordinanza 3/04/2002.
Qualora l’attività di cui al punto 2 sia esercitata mediante veicoli, essi
devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità con le
ordinanze citate.
Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da
mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati,
congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di
allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo
dell’attrezzature di prodotti o se l’attività è esercitata mediante l’uso
dei veicoli aventi le caratteristiche di cui alla citata ordinanza
ministeriale.
Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale,
ittiche comprese, svolto mediante l’uso di posteggi è vietato in tutte le
aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica fognaria ed
elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da
operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui alla citata ordinanza
ministeriale.
Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale,
ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato salvo che sia
effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui sopra e secondo i
criteri previsti con le citate ordinanze del Ministri della Sanità.
Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato
nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati
prodotti alimentari o in aree a detto posteggio contigue. Il commercio su
aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle
norme di Polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all’art. 1, comma
2, lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e nonché il
commercio dei prodotti agricoli in forma itinerante, può essere svolto con
qualsiasi mezzo, purchè l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste
al contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a
terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È
comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della
merce esternamente al mezzo.
3. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la
sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la
circolazione stradale, e comunque, in conformità a quanto stabilito dalla
Regione Sicilia, le soste sono consentite per il tempo strettamente
necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello
stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 400 metri e con divieto
di ritornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.
4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con
lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove
si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle
poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
5. Nel centro storico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni
festivi tramite apposita domanda è ammesso il commercio itinerante per la
vendita di prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini,
semi brustolini; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma
deve essere svolta con attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti
venduti e comunque compatibili con il decoro del centro storico. La domanda
di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati.
Il settore competente determina sulla base delle richieste avanzate un
numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si
darà priorità all’ordine cronologico; l’autorizzazione all’accesso ha durata
non superiore a tre mesi.
6. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è interamente
vietato nelle seguenti zone:
a) Nelle seguenti vie del centro storico, ad eccezione di quanto previsto al
precedente punto 4:
Viale Regina Elena
Piazza Garibaldi;
Via Ammiraglio Staiti;
Via Barlotta;
Via Casseretto;
Via Serisso;
Corso Vittorio Emanuele;
Piazzetta Notai;
Via Libertà;
Via Garibaldi;
Via Gen. Dalla Chiesa;
Piazza Teatro;
Piazza Scarlatti;
Corso Italia;
Via XXX Gennaio;
Via Spalti;
Lungomare Dante Alighieri;
b) Sulle seguenti tipologie di strade;
Strade extraurbane principali;
Strade urbane di scorrimento, tranne che nelle apposite corsie ed aree di
sosta;
Strade urbane di quartiere, tranne che nelle apposite corsie ed aree di
sosta;
Strade locali, tranne che nelle apposite corsie ed aree di sosta;
c) In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
d) In tutti i casi in cui la sosta sia vietata, anche oltre le ore 20,00 e
prima delle ore 8,00;
e) In ZTL, nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di
prevenzione dagli inquinamenti;
f) Nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo
limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
g) Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale;
h) In tutte quelle zone nelle quali l’Amministrazione comunale, ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale 18/95, ravvisi incompatibilità tra
l’esercizio del commercio in forma itinerante e l’erogazione di servizi di
interesse pubblico;
i) Nelle seguenti vie urbane:
Via Palmeri;
Via G.B. Fardella;
Viale Regina Margherita;
Via Passo Enea;
Lungomare Dante Alighieri;
Via Orlandini;
Via Cascio Cortese;
Via Vespri;
Via Marino Torre;
Via Marinella;
Via Virgilio;
Via Conte Agostino Pepoli;
Piazza Madonna;
7. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco
può consentire la deroga ai divieti posti con la presente ordinanza.
8. Presso gli uffici del IX° Settore è tenuta a disposizione degli
interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate
le zone vietate al commercio itinerante.
9. In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla
presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 516,46
euro 2.582,28 e le eventuali sanzioni accessorie, compresa la confisca delle
attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la
qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla
norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da € 250,00 a €
1.500,00.
Ordina a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.
Da Palazzo di Città, 08/06/2006
Il Sindaco
Avv. Girolamo Fazio