MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI
ORDINANZA N° 37/2003 ORDINANZA N° 130/2003
Il Comandante del Porto di Trapani Il Sindaco del Comune di Trapani
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 – “Nuovo Codice della strada”
VISTA l’Ordinanza n° 28/97 del 09 aprile 1997 della Capitaneria di Porto di Trapani che approva e rende esecutivo il “Regolamento di disciplina dell’accesso, circolazione e sosta dei veicoli e delle persone nell’ambito portuale di Trapani” e successive modifiche
VISTO il foglio prot. N° 6219 datato 12 giugno 2003, dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo avente per oggetto: Porto di Trapani – Lavori di consolidamento ed adeguamento delle banchine operative settentrionali -. Utilizzazione provvisoria banchine Garibaldi e Marinella del porto di Trapani
VISTA la necessità di disciplinare l’incolonnamento dei mezzi destinati all’imbarco sul M/tv ISOLA DI VULCANO sull’area demaniale ricadente lungo la via Ammiraglio Staiti
RITENUTO opportuno disciplinare la viabilità portuale nonché il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e automezzi in genere in occasione degli approdi del M/tv ISOLA DI VULCANO che verranno effettuate sul tratto di banchina denominata “Marinella”
VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1168, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima)
RITENUTA la propria specifica competenza
ORDINANO
Art. 1
Con decorrenza immediata, e fino al 30 settembre 2003, sull’area demaniale marittima ricadente lungo la via Ammiraglio Staiti e, precisamente, sul tratto compreso tra il numero civico n° 47 e il varco posto antistante l’incrocio di via Rallo, (adiacente il transennamento perimetrale lato banchina), come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza, è vietata la fermata e la sosta a qualsiasi autoveicolo, fatta eccezione per i mezzi che devono incolonnarsi per l’imbarco, purché muniti di apposito titolo di viaggio riferito, comunque, alla prima corsa utile.
Nei successivi mt. 25 a levante del varco di cui sopra, è vietata la fermata e la sosta a qualsiasi autoveicolo, fatta eccezione per i taxi.
Art. 2
La sosta dei mezzi destinati all’imbarco deve avvenire in modo da non arrecare ostacolo alla circolazione che si svolge lungo la Via Ammiraglio Staiti e gli stessi mezzi disposti nell’apposito instradamento per l’imbarco non dovranno essere lasciati incustoditi.
Art. 3
I mezzi sprovvisti di biglietto e/o comunque incustoditi, in sosta nell’area destinata all’incolonnamento e/o nell’area riservata ai servizi pubblici di cui all’art. 1, saranno rimossi d’autorità e tutte le spese, comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei contravventori.
Art. 4
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi del Codice della strada per le infrazioni relative alla circolazione stradale.
Art. 5
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Trapani, lì 19 giugno 2003
IL COMANDANTE IL SINDACO
C.V. (CP) Ignazio AGATE Dott. Avv. Girolamo FAZIO