COMUNE DI TRAPANI
Ordinanza n° 129
Del 20 Giugno 2003-06-20
Il Sindaco
Visto l’art. 7 del D. Lgs n. 285 del 30/04/92 e relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la delibera di G.M. n. 46 del 13/03/2003 con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitato e relativa Ordinanza di regolamentazione della circolazione n. 63 del 18/03/2003;
Vista la propria Ordinanza n. 128 del 20/06/2003, con la quale, nel periodo estivo e precisamente dal 20/06/03 al 21/09/03, viene istituito il divieto di circolazione in alcune vie del centro storico dalle ore 19.00 alle ore 01.00;
Rilevato che nel periodo estivo pervengono numerose istanze da parte di esercenti di pubblici esercizi, ubicati nelle vie di cui ai succitati provvedimenti, tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico;
Rilevata la necessità, al fine di incentivare l’attività turistico – commerciale, di recepire tali richieste, si ritiene opportuno procedere al rilascio delle relative autorizzazioni a condizione che sia lasciata libera, in ogni singola via, una corsia di almeno 3 metri per il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso e di Polizia;
Per quanto sopra premesso e considerato;
ORDINA
AUTORIZZARSI nelle vie ricadenti all’interno della Zona a Traffico Limitato di cui alla delibera di G.M. n. 46 del 13/03/2003 e nelle vie interessate dall’Ordinanza Sindacale n. 128 parte prima del 20/06/2003, il rilascio del suolo pubblico nel periodo dal 20/06/03 al 21/09/03, purché sia lasciata, in ogni singola via, una corsia della larghezza minima di mt. 3,00 per il transito dei veicoli autorizzati e per i mezzi di soccorso e di Polizia.
Dal Palazzo di Città, Lì 20 Giugno 2003-06-20
IL SINDACO
(Avv. Girolamo FAZIO)