Ordinanza n.109 del 30.5.2003

Disciplina dei criteri della pubblicità mediante volantinaggio in relazione alla deliberazione consiliare n. 42/2000

 

IL SINDACO

 

Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 22/03/2000, nella quale risulta che è vietata la distribuzione dei manifestini nelle vie e piazze: piazza Vittorio Emanuele, asse via G.B. Fardella, via P.S. Mattarella, via C.A. Pepoli, entro tutto il perimetro del centro storico, piazza Umberto I e piazza Martiri D’Ungheria;

Considerato che il divieto posto con la suddetta deliberazione si riferisce al volantinaggio libero esterno, essendo evidente la “ratio” di tale limitazione;

Ravvisata l’esigenza di fissare le condizioni per l’effettuazione della pubblicità mediante volantini in relazione alla suddetta deliberazione consiliare e alla normativa vigente in materia;

Vista la relazione del dirigente dell’8° settore ing. Sardo Eugenio nel cui contesto si evidenziano gli effetti pregiudizievoli (sotto l’aspetto igienico – sanitario) imputati al volantinaggio libero;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs.vo 15/11/1993 n. 507;

Visto l’art. 145 della legge 23/12/2000 n.388;

 

ORDINA

 

-         La distribuzione dei volantini pubblicitari è consentita in tutto il territorio comunale a condizione che venga effettuata secondo le modalità sottospecificate:

a)      Consegna del materiale pubblicitario cartaceo da parte degli addetti regolarmente incaricati ed autorizzati con il sistema “porta a porta”;

b)      Consegna del materiale pubblicitario mediante deposito nelle caselle postali intestate ai destinatari purché collocate all’interno degli edifici;

-         La pubblicità mediante volantinaggio esterno, se la distribuzione dei volantini è prevista mediante consegna dei passanti o con il loro deposito sul parabrezza delle auto in sosta, è preclusa nelle vie sottospecificate, anche per le ragioni igienico – sanitarie esposte nella relazione dell’U.T.C. citata in narrativa:

a)      piazza Vittorio Emanuele, asse via G.B. Fardella, via P.S. MAttarella, via C.A. Pepoli, entro tutto il perimetro del centro storico, piazza Umberto I e piazza Martiri D’Ungheria.

-         Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00, prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il dirigente del settore P.U.A. e il Comandante del Corpo di Polizia Municipale sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

 

Il Sindaco

    Avv. Girolamo Fazio