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Il Consigliere Bongiovanni presenta Odg su spese del Comune per i servizi giudiziari [30 giu 06 13:50 by ] | ||
| Il Consiglio Comunale di TRAPANI Premesso, che l’art. 2 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 e ss. mm. stabilisce che i Comuni sedi di Uffici Giudiziari sono obbligati ad anticipare tutte le spese di funzionamento degli stessi, senza peraltro alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria (nel caso di Trapani, i comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, Valderice), che pure parimenti beneficiano dei servizi giudiziari. La legge pone a totale ed esclusivo carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, acquisto) manutenzione, riparazioni, pulizia, custodia e vigilanza dell’immobile, nonché spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, sicurezza, servizio telefonico, etc. Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per la spese di gestione degli uffici giudiziari , sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e successivamente emanato con D.P.R. 4 maggio 1998 n. 187. In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo in due rate annuali per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno. La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di Tribunale, presieduta dal Presidente della Corte d’Appello e composta dal capo dell’Ufficio, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata, dal Presidente del locale consiglio dell’ordine degli avvocati. Considerato, che trovandosi evidentemente in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale, appare oggi incomprensibile il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, in quanto l’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese con conseguente maggior onere finanziario e non può neanche quantificare preventivamente il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando nella sua diretta sfera di controllo. Inoltre la norma non è più attuale ed appare obiettivamente superata anche perché provoca enormi sperequazioni tra i diversi comuni componenti la circoscrizione giudiziaria con un ingiusto aggravamento della situazione finanziaria di quelli ove ha sede l’ufficio giudiziario, che si traduce in un reale e concreto vantaggio economico, invece, nei confronti di quelli limitrofi ed ugualmente fruitori dei servizi giudiziari. Fra l’altro, la progressiva autonomia costituzionalmente riconosciuta dei comuni nello stabilire l’incidenza delle imposte sui cittadini produce un ingiusto ed iniquo aggravamento delle posizioni dei cittadini residenti del comune ove ha sede l’ufficio giudiziario, rispetto a quelli residenti nei comuni limitrofi che parimenti fruiscono dei medesimi servizi senza che però vi contribuiscano o vengano per ciò a subire alcun aggravio. Per di più, il non aggiornamento della previsioni legislative richiamate e la complessità del relativo procedimento non solo spesso danno, come hanno dato, adito a diversità di opinioni fra le Amministrazioni interessate sul rimborso o meno di talune anche ingenti spese, favorendo di fatto in tal maniera l’insorgere di lunghe e controverse corrispondenze che non di rado portano anche a perdite economiche per l’Ente Comunale, ma contribuiscono anche ai notevoli ritardi con cui vengono effettuate le coperture dei prescritti rimborsi già di per sé sempre più esigui (ancora devono essere rimborsate le spese relative agli anni 2003 e 2004!). Atteso, che seppure il dettato costituzionale assegni la Giustizia interamente alla esclusiva competenza statale, questo Comune, ad esempio, si è trovato a dovere far fronte nel corso dei trascorsi esercizi finanziari a gravose ed ingenti spese correnti non preventivate per il funzionamento dei locali uffici giudiziari le quali, insieme ad altre certamente hanno contribuito a determinare il mancato rispetto del patto di stabilità interno; -che già in passato numerose volte l’ANCI si è fatta carico di affrontare la questione, sollevandola e sottoponendola all’attenzione del legislatore con appositi emendamenti e proposte di legge sollecitandone un intervento risolutore. Ritenuto, che le attuali generali difficoltà economiche dei Comuni non solo non consentono più di avere tempi di rimborso così lunghi ed incerti ma anche di dovere continuare a far fronte a previsioni normative ormai anacronistiche la cui applicazione, come detto, può in taluni casi arrivare ad arrecare danno alle comunità locali che anche a causa di ciò sono costrette a vedersi sottratte importanti risorse finanziare nell’ambito della programmazione delle scelte dei servizi essenziali da rendersi istituzionalmente alla collettività FA’ VOTI affinché: Intanto vengano snellite e semplificate ulteriormente le procedure di controllo perché i Comuni sede di Uffici Giudiziari possano ottenere in tempi quanto più brevi e rapidi i dovuti rimborsi, a partire dagli anni trascorsi. Si valutino e verifichino le possibilità di aggiornare la Legge 392/41 soprattutto in relazione ai fondati dubbi sull’attualità della vigenza della Legge alla luce della recente riforma costituzionale del Titolo V, non escludendo: a) di abrogare la legge 24 aprile 1941, n. 392, in modo che le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari siano per l’avvenire direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. b) in subordine, di potere concedere la possibilità di erogare acconti in relazione alla spesa storica consolidata, ovvero che i rimborsi siano completi e seguano i tempi del consuntivo chiudendosi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza e che a tal fine venga contemplato un budget preventivo; c) di prevedere espressamente, almeno, la esclusione delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari dai parametri del patto di stabilità interno; d) di consentire quantomeno il concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari di tutti gli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria, commisurato in proporzione alla densità demografica rilevata nell’ultimo censimento ufficiale; e) di prevedere la designazione di un rappresentante del comune nelle Commissioni di manutenzione territorialmente competenti. TRAPANI, lì 30.06.2006 Fabio Bongiovanni | ||
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