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Tel. Servizio Tosap: 0923/590221
E-mail:
servizio.tributi@comune.trapani.it
T.O.S.A.P. – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Che cos’è
La T.O.S.A.P. è la tassa comunale per l’occupazione del suolo
pubblico, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
Sono soggetti alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche
senza titolo, effettuate sui beni appartenenti al demanio ed al
patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni
effettuate su aree private sulle quali risulta costituita la servitù
di pubblico passaggio, come strade, corsi, portici, parchi e
giardini.
La tassa è commisurata alla superficie occupata o al numero delle
utenze, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto
Legislativo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni e dal
Regolamento Comunale.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
-
permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a
seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque
durata non inferiore ad un anno.
-
temporanee: quelle di durata inferiore ad un anno precedute da un
atto di autorizzazione.
La richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere
presentata agli uffici competenti.
Soggetto passivo: chi è tenuto a pagare la tassa
E’ il soggetto titolare del provvedimento di concessione o di
autorizzazione. Nel caso in cui per qualsiasi ragione (ad es. nel caso di
occupazione abusiva) , non dovesse essere possibile rintracciare il
provvedimento amministrativo e il relativo titolare, il soggetto
passivo va individuato nella persona dell’occupante di fatto.
Adempimenti dei contribuenti
Per le occupazioni permanenti il contribuente è tenuto a presentare
denuncia iniziale all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dal rilascio
dell’atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre
dell’anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve: versare l’ammontare della Tosap dovuta per l’intero anno in cui
inizia l’occupazione; compilare un apposito modulo; consegnare a mano o spedire con raccomandata il modulo compilato
allegandovi l’attestato di versamento. Per gli anni successivi, se non intervengono variazioni, il
contribuente non è tenuto a nessun altro obbligo salvo quello di
versare l’importo della tassa annuale entro il termine del 31
gennaio. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con
il pagamento della tassa da effettuarsi al momento del rilascio
dell’autorizzazione.
Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando apposito bollettino
di C/C postale n. 6638739
intestato al "Comune di Trapani – TOSAP/TARSUG"
- oppure effettuando un bonifico bancario sul seguente codice
IBAN : IT 17 J 07601 16400 000006638739
La cifra da versare deve essere arrotondata all’euro inferiore se la
frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero all’euro superiore se la
frazione è superiore a 49 centesimi Ogni variazione deve essere denunciata dal contribuente.
Tariffe TOSAP
La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale
insiste l’occupazione. A tale scopo il territorio del Comune di
Trapani è suddiviso in
4 categorie. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni
temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione
in base a tariffe giornaliere. Se sommando le superfici occupate site nella medesima area di
riferimento si ottiene una superficie inferiore a mezzo metro
quadrato, il contribuente non deve versare alcunchè a titolo di
Tosap (le frazioni decimali si arrotondano sempre all’unità
superiore, pertanto una superficie di mq 2,10 si conteggia come 3
mq).
Ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis del Dlgs 507/93, la tassa se
d’importo superiore ad € 258,23, può essere corrisposta in quattro
rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza 31 gennaio
30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Se l’occupazione è realizzata nel
corso dell’anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza
utile, successiva all’occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il
31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti
nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre, ovvero
qualora l’occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di
cessazione.
Consulta le Tariffe
L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
L'effettuazione nel territorio del Comune di Trapani della
pubblicità esterna (ICP) è disciplinato da apposito
Regolamento emanato in conformità a quanto disposto dal capo
I del Dlgs 507/93.
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme
di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate
al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che da tali luoghi siano comunque percepibili è
soggetta all'Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può
accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
-
i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi
di qualsiasi natura;
-
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del
soggetto pubblicizzato;
-
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel
quale viene esercitata un'attività.
La pubblicità editoriale, radiofonica e televisiva è
esclusa dal campo di applicazione dell'ICP in quanto non si realizza
in un ambito comunale e in più il messaggio raggiunge solo coloro
che fanno uso personale di quel mezzo che lo diffonde.
Mezzi Pubblicitari
Pubblicità Ordinaria (Art. 12 D.lgs 507/93)
È quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto negli altri articoli
del citato decreto legislativo.
Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13 D.lgs 507/93)
Si tratta:
• della pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui
all’interno o all’esterno di veicoli, di vetture, battelli, barche e
simili, di uso pubblico o privato (c.d pubblicità ordinaria con
veicoli)
• della pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
compresi i veicoli con rimorchio (c.d pubblicità con veicoli
dell’impresa)
Pubblicità con pannelli luminosi e/o display
Si tratta della pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre
analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico
o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare. Può essere effettuata per conto altrui o per conto
dell’impresa.
Pubblicità con proiezioni luminose e/o diapositive
Si tratta della pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e
cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti.
Pubblicità varia
Comprende:
-
la pubblicità effettuata con striscioni, festoni
di bandierine o altri mezzi similari, che attraversano strade o
piazze (pubblicità con striscioni)
-
la pubblicità effettuata sul territorio del Comune
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,
distribuzione do oggetti o manifestini (pubblicità da
aeromobili)
-
la pubblicità eseguita con palloni frenati o
simili
-
la pubblicità effettuata mediante la
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari (pubblicità in forma
ambulante)
-
la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili (pubblicità fonica)
Soggetto passivo
E’ colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il
quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente
obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la
merce o fornisce i servizi della pubblicità.
Il Comune, infatti, si potrà rivalere su quest'ultimo, in caso di:
Dichiarazione
L'installazione di un impianto pubblicitario deve essere
innanzitutto autorizzata dal Comune (artt. 11 e 12 Regolamento).
Ottenuta l'autorizzazione il soggetto passivo dell'imposta, prima di
iniziare la pubblicità, deve presentare apposita dichiarazione,
nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata
della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione
della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie
esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova
imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli
anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta, sempre che non venga presentata denuncia di
cessazione.
Modalità di applicazione dell'Imposta
L'ICP si applica sulla superficie minima della figura geometrica in
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal
numero dei messaggi contenuti.
In particolare se si verifica la presenza di più mezzi ripetuti più
volte sulla facciata dello stesso esercizio, si delineano due
ipotesi possibili:
-
se il mezzo è applicato sul muro o su di un
pannello quale supporto strumentale privo di effetto
pubblicitario, si considera solo il mezzo che ha continuità
logico-letterale (esempio marchio + denominazione);
-
se si tratta di più insegne vanno considerate come
più mezzi pubblicitari.
Modalità di calcolo della superficie
-
sulle superfici inferiori a 300 cmq non si applica
l'imposta;
-
le superfici inferiori a 1 mq si arrotondano ad 1
mq; le frazioni di mq oltre il 1° si arrotondano a ½ mq;
-
per i mezzi volumetrici si calcola la superficie
derivante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può
essere circoscritto il mezzo;
-
i festoni di bandierine e simili, di identico
contenuto o riferibili allo stesso soggetto passivo, in
connessione fra loro determinano un unico mezzo pubblicitario;
-
quando vengono utilizzati oggetti o strutture
aventi destinazione diversa di un mezzo pubblicitario (es.
vetrine, pensilline ....) la funzione del mezzo è rappresentata
solo dal messaggio pubblicitario. La superficie è data dalla
minima figura geometrica che circoscrive il messaggio ( es. in
presenza di una scritta sulla tenda parasole si calcola solo la
scritta);
-
quando la pubblicità è effettuata su di un
impianto avente superficie piana e costituito da uno spazio
destinato alla pubblicità e una cornice da esso distinta ed
oggettivamente idonea ad essere utilizzata per i messaggi,
l'imposta va calcolata solo per lo spazio destinato ai messaggi.
Qualora, invece, la cornice è utilizzabile anche per i messaggi,
l'imposta si calcola su tutta la superficie, compresa la
cornice.
Maggiorazioni
Le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.
Si applicano le maggiorazioni per:
1. superficie
-
tra mq 5,50 ed 8,80 si applica la maggiorazione
del 50%
-
oltre mq 8,50 si applica la maggiorazione del 100%
2 - pubblicità ordinaria o effettuata su veicolo in
forma luminosa o illuminata
3 -
categoria
speciale
-
Il Comune di Trapani ha suddiviso il proprio
territorio in due categorie, quella ordinaria e quella speciale,
adottando, in relazione alla pubblicità effettuata su località
rientranti in quest'ultima categoria la maggiorazione della
tariffa base del 150%.
Inoltre per la pubblicità effettuata con veicoli dell’impresa di cui
all’art. 13, c. 3, circolanti con rimorchio, si applica la
maggiorazione del 100%.
Riduzioni
Le riduzioni non sono cumulabili. Beneficia della riduzione del 50%
della tariffa base la pubblicità:
-
effettuata da comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
-
realizzata da chiunque e relativa a manifestazioni
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, con il patrocinio degli Enti pubblici
territoriali;
-
relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta i seguenti mezzi di diffusione
pubblicitaria:
a) La pubblicità all’interno dei locali adibiti alla vendita di
benti od alla prestazione di servizi quando si riferisce
all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad
eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte
d’ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività
in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od
ingresso;
b) Gli avvisi al pubblico:
-
esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei
locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all’attività svolta;
-
riguardanti la locazione e la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad
un quarto di metro quadrato.
c) La pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o
sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si
riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) La pubblicità – escluso le insegne – relative ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle
edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei
negozi ove si effettua la vendita;
e) La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi
trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente
all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del
servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o
lungo l’itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui
contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del
servizio;
f) La pubblicità esposta all’interno di vetture ferroviarie, degli
aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e
simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
507/1993;
g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e
degli enti pubblici territoriali;
h) Le insegne, le targhe e si simili apposte per l’individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro
ente che non persegue scopi di lucro;
i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di
dimensione non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo
che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni
predette.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività
commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto da coloro che
richiedono, a cura del Comune, l'affissione in appositi impianti a
ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o
comunque di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi
nell'esercizio di attività economiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido,
da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il
servizio è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla
pubblicità, a favore del comune che provvede all'esecuzione.
La disciplina relativa alle pubbliche affissioni prevede solo due
tariffe: la prima più elevata, riguarda i primi 10 giorni di
affissione, la seconda, ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione.
Il diritto è dovuto per manifesti di dimensione da 70 cm x 100 cm.
La richiesta può essere fatta in carta semplice o su apposito modulo
già predisposto, e deve contenere l’indicazione del quantitativo, le
dimensioni, il contenuto di ogni manifesto. Per quanto riguarda il
periodo di esposizione, l’interessato dovrà concordarlo con
l’ufficio in base alla disponibilità degli spazi.
E’ facoltà dell’utente annullare la richiesta di affissione, con
comunicazione scritta, prima che la stessa venga eseguita. In tal
caso verrà trattenuto il 50% dei diritti già versati.
Qualora l’utente richieda espressamente che l’affissione venga
eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una
maggiorazione del 100% del diritto previsto.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di
affissione, proponendo un periodo di esposizione successiva ed in
tal caso il committente può annullare la commissione senza alcun
onere a suo carico.
I manifesti devono pervenire all'ufficio, accompagnati da una
distinta, almeno due giorni prima di quello nel quale l'affissione
deve avvenire.
Maggiorazioni
Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del
50%
Per manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è
maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato
del 100%.
Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano alla tariffa base.
Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al
pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i
primi 10 giorni.
Per le affissioni richieste il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi
di affissioni di natura commerciale, ovvero per le ore notturne
dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per
commissione.
Riduzioni
Le riduzioni non sono cumulabili
La tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:
-
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo
Stato e gli Enti Pubblici territoriali;
-
per i manifesti di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
-
per i manifesti relativi ad attività politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la
partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
-
per i manifesti relativi a festeggiamenti
patriottici, religiosi, beneficenza;
-
per gli annunci mortuari.
Esenzioni
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
-
I manifesti riguardanti le attività e funzioni
istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva,
esposte nell’ambito del proprio territorio;
-
I manifesti delle autorità militari relative alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami
alle armi;
-
I manifesti dello Stato, delle regioni e delle
provincie in materia di tributi;
-
I manifesti dell’autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
-
I manifesti relativi ad adempimenti di legge in
materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento
europeo, regionali ed amministrative;
-
Ogni altro manifesto la cui affissione sia
obbligatoria per legge;
-
I manifesti concernenti corsi scolastici e
professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa
riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo
le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni
regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli
interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede
l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la
disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia
obbligatoria.
Per l’affissione gratuita di cui alla lettera g) il soggetto
richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai
quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati
dall’autorità competente.
Pagamento dell'ICP e dei Diritti sulle Pubbliche
Affissioni
L'imposta relativa alla pubblicità con cartelli, insegne, locandine,
targhe e stendardi e affissione dirette con durata superiore a 3
mesi, la pubblicità con veicolo e la pubblicità con pannelli e
insegne luminose con durata superiore a 3 mesi, si considerata
annuale. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
Per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato
dalla relativa disposizione.
Il termine per il versamento dell'imposta a carattere annuale scade
il 31 gennaio di ogni anno.
L'ICP relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere
corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della
pubblicità, al momento della dichiarazione.
Il pagamento dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni deve essere
effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. L'affissione
si intende prenotata dal momento in cui perviene l’attestazione
dell’avvenuto versamento.
Il pagamento dell'ICP e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni deve
essere effettuato apposito bollettino di C/C postale n.° 6638310
intestato a “Comune di Trapani – Imposta Pubblicità e diritti
Affissioni”
oppure effettuando un bonifico bancario sul seguente codice
IBAN:
I/IT/81/P0760116400000006638310
Qualora l'importo da versare sia superiore a e 1.549,37 il pagamento
può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30
aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
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Modulistica e tariffe
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