| TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Un apposito
regolamento disciplina sia i servizi dei rifiuti solidi urbani sia la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Nel regolamento sono individuati tutti i criteri a cui il Comune si attiene per ciò che riguarda la pulizia del territorio, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, i rifiuti speciali e nocivi. La TARSU è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, attivato o comunque reso in via continuativa. Nelle altre zone, la tassa, dal 1° gennaio 1995, è dovuta in misura ridotta. Sono esenti dal pagamento della tassa i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività sia in pensione; gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, compresi i locali della canonica, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; le abitazioni primarie occupate da cittadini che versano in grave stato di bisogno economico. In quest’ultimo caso, l’esenzione è concessa previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati all’Ufficio Servizi Sociali entro il primo aprile di ogni anno. Anche per la TARSU è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per sanare errori od omissioni prima che tali violazioni siano accertate dagli uffici. Le violazioni sanabili sono omessa denuncia annuale, omesso o tardivo pagamento della tassa giornaliera, infedele dichiarazione, errori ed omissioni formali. Le tariffe della TARSU per l’anno 2008 sono le seguenti: ABITAZIONE E PERTINENZE, SCUOLE PUBBLICHE 1,61 € al mq. CASERME – MUSEI – CASE DI RIPOSO 2,09 € al mq. ALBERGHI E PENSIONI 1,20 € al mq. TEATRI – CINEMA – IMPIANTI SPORTIVI 1,37 € al mq. OPIFICI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 2,45 € al mq. UFFICI PUBBLICI E PRIVATI – BANCHE 2,15 € al mq. ESERCIZI COMMERCIALI DI MOBILI,GIOIELLERIE – CARTOLERIE 2,36 € al mq. BAR – GELATERIE – OSTERIE –SUPERMERCATI 6,61 € al mq. ESERCIZI DI FRUTTA E VERDURA – FIORI – RISTORANTI – TAVOLE CALDE 12,77 € al mq. DEPOSITI E MAGAZZINI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE 0,98 € al mq.
I cittadini hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia su apposito modulo dei locali ed aree tassabili. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni sono rimaste invariate. Se invece vi sono variazioni, ai fini della determinazione della tassa, il cittadino è tenuto a denunciarle, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Quando i cittadini cessano l’occupazione o la detenzione dei locali soggetti a tassazione, hanno l’obbligo di comunicarlo al Comune, presentando all’Ufficio Tributi l’apposito modulo adeguatamente compilato.
Per l’anno 2008 sono previsti esoneri o ulteriori riduzioni per i cittadini in possesso di determinati requisiti e per gli enti no profit – onlus. Possono accedere al beneficio della riduzione del 30% : i contribuenti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio 2007, abbiano già compiuto i 65 anni i contribuenti disoccupati che, alla data del 1° gennaio 2007, siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio 2007, hanno perso tali provvidenze nel corso dell’anno precedente presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che, alla data del 1° gennaio 2007 e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
Sono ammessi al beneficio della riduzione del 50%
Sono ammessi al beneficio dell’esenzione totale i contribuenti che certifichino la presenza nel nucleo familiare di uno o più disabili appartenenti alle seguenti categorie:
invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992, invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992 titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L.30/12/91 n° 412 titolari di indennità di accompagnamento sordomuti titolari di pensione o indennità di comunicazione ciechi civili (assoluti o parziali) grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall’80 al 100%) grandi invalidi di guerra (tutte le categorie) grandi invalidi per servizio (solo Prima categoria)
Modulo denunzia TARSU
Modello
agevolazione TA.R.S.U.
Adesione Formale Tarsu
Modello cancellazione Tarsu
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