Tel. Servizio TARSU: 0923/590219 – 224
E-mail:
servizio.tributi@comune.trapani.it
TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Un apposito regolamento disciplina sia i servizi
dei rifiuti solidi urbani sia la tassa per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Nel regolamento sono
individuati tutti i criteri a cui il Comune si attiene per ciò che
riguarda la pulizia del territorio, lo smaltimento dei rifiuti, la
raccolta differenziata, i rifiuti speciali e nocivi. La TARSU è
dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui è
istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, attivato o comunque
reso in via continuativa. Nelle altre zone, la tassa, dal 1° gennaio
1995, è dovuta in misura ridotta. Sono esenti dal pagamento della
tassa i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone
agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in
attività sia in pensione; gli edifici e le aree destinati ed aperti
al culto, compresi i locali della canonica, con esclusione dei
locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del
culto in senso stretto; le abitazioni primarie occupate da cittadini
che versano in grave stato di bisogno economico. In quest’ultimo
caso, l’esenzione è concessa previa richiesta scritta e documentata
fatta dagli interessati all’Ufficio Servizi Sociali entro il primo
aprile di ogni anno. Anche per la TARSU è prevista la possibilità di
accedere al ravvedimento operoso per sanare errori od omissioni
prima che tali violazioni siano accertate dagli uffici. Le
violazioni sanabili sono omessa denuncia annuale, omesso o tardivo
pagamento della tassa giornaliera, infedele dichiarazione, errori ed
omissioni formali.
Le tariffe della TARSU per l’anno 2009 sono state
rettificate con la deliberazione di Giunta n. 94 del 15/05/2009 così
come riportate nel prospetto che segue :
-
ABITAZIONE E PERTINENZE, SCUOLE PUBBLICHE €
2,17 al mq.
-
CASERME – MUSEI – CASE DI RIPOSO € 2,82 al mq.
-
ALBERGHI E PENSIONI € 1,62 al mq.
-
TEATRI – CINEMA – IMPIANTI
SPORTIVI € 1,85 al mq.
-
OPIFICI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI €
3,31 al mq.
-
UFFICI PUBBLICI E PRIVATI – BANCHE € 2,90 al mq.
-
ESERCIZI COMMERCIALI DI MOBILI,GIOIELLERIE – CARTOLERIE € 3,19
al mq.
-
BAR – GELATERIE – OSTERIE –SUPERMERCATI € 8,92 al mq.
-
ESERCIZI DI FRUTTA E VERDURA – FIORI – RISTORANTI – TAVOLE CALDE
€ 17,24 al mq.
-
DEPOSITI E MAGAZZINI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE –
PARCHEGGI PUBBLICI € 1,32 al mq.
N.B. Alla tariffa è da aggiungere il 13 % a titolo
di 5 % ECA 5% MECA e 3 % tributo provinciale.
I cittadini hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20
gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione,
denuncia su apposito modulo dei locali ed aree tassabili. La
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni
sono rimaste invariate. Se invece vi sono variazioni, ai fini della
determinazione della tassa, il cittadino è tenuto a denunciarle,
utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Nell’ipotesi di
cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali soggetti a
tassazione, i cittadini hanno l’onere di segnalare la situazione al
Comune al fine di ottenere la cancellazione dai ruoli TARSU.
Dall' l’anno 2009 l’Amministrazione comunale, pur avendo
aumentato le tariffe, ha previsto, in ottemperanza all’art. 73 del
vigente regolamento TARSU, degli incentivi economici, sotto forma di
riduzione della tassa rifiuti solidi urbani, in favore delle sole
utenze domestiche che partecipano alla raccolta differenziata di
carta, cartone, vetro e plastica e che sono regolarmente iscritti o
presentano per la prima volta richiesta di iscrizione nel ruolo
TARSU. I suddetti sgravi, commisurati alla
quantità dei rifiuti conferiti, saranno riconosciuti su apposito
elenco fornito dalla società Trapani Servizi S.p.A. che gestisce le
due isole ecologiche ubicate rispettivamente sul Lungomare Dante
Alighieri ed in Via Ilio. Inoltre, i cittadini in possesso di
determinati requisiti e gli enti no profit – onlus, usufruiscono di
esoneri o ulteriori riduzioni.
Possono accedere al beneficio della riduzione del 30%
-
i
contribuenti titolari di pensione o assegni che, alla data del
1° gennaio 2011, abbiano già compiuto i 65 anni
-
i contribuenti disoccupati che, alla data del 1° gennaio 2011,
siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni
-
presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati
che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e
dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1°
gennaio 2011, hanno perso tali provvidenze nel corso dell’anno
precedente
-
presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in
stato di non occupazione che, alla data del 1° gennaio 2011 e da
oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione
guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
Sono ammessi al beneficio della riduzione del 50%
-
associazioni senza finalità di lucro
Usufruiscono dell’esenzione totale del tributo i contribuenti
che certifichino la presenza nel nucleo familiare di uno o più
disabili appartenenti alle seguenti categorie:
Per ulteriori
riduzioni si rimanda all'art.71 del vigente regolamento TARSU
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