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Tel. Servizio TARSU: 0923/590219 – 224

E-mail: servizio.tributi@comune.trapani.it
 

TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Un apposito regolamento disciplina sia i servizi dei rifiuti solidi urbani sia la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Nel regolamento sono individuati tutti i criteri a cui il Comune si attiene per ciò che riguarda la pulizia del territorio, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, i rifiuti speciali e nocivi. La TARSU è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, attivato o comunque reso in via continuativa. Nelle altre zone, la tassa, dal 1° gennaio 1995, è dovuta in misura ridotta. Sono esenti dal pagamento della tassa i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività sia in pensione; gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, compresi i locali della canonica, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; le abitazioni primarie occupate da cittadini che versano in grave stato di bisogno economico. In quest’ultimo caso, l’esenzione è concessa previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati all’Ufficio Servizi Sociali entro il primo aprile di ogni anno. Anche per la TARSU è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per sanare errori od omissioni prima che tali violazioni siano accertate dagli uffici. Le violazioni sanabili sono omessa denuncia annuale, omesso o tardivo pagamento della tassa giornaliera, infedele dichiarazione, errori ed omissioni formali.

Le tariffe della TARSU per l’anno 2009 sono state rettificate con la deliberazione di Giunta n. 94 del 15/05/2009 così come riportate nel prospetto che segue :

  • ABITAZIONE E PERTINENZE, SCUOLE PUBBLICHE € 2,17 al mq.

  • CASERME – MUSEI – CASE DI RIPOSO € 2,82 al mq.

  • ALBERGHI E PENSIONI € 1,62 al mq.

  • TEATRI – CINEMA – IMPIANTI SPORTIVI € 1,85 al mq.

  • OPIFICI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI € 3,31 al mq.

  • UFFICI PUBBLICI E PRIVATI – BANCHE € 2,90 al mq.

  • ESERCIZI COMMERCIALI DI MOBILI,GIOIELLERIE – CARTOLERIE € 3,19 al mq.

  • BAR – GELATERIE – OSTERIE –SUPERMERCATI € 8,92 al mq.

  • ESERCIZI DI FRUTTA E VERDURA – FIORI – RISTORANTI – TAVOLE CALDE € 17,24 al mq.

  • DEPOSITI E MAGAZZINI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE – PARCHEGGI PUBBLICI € 1,32 al mq.

N.B. Alla tariffa è da aggiungere il 13 % a titolo di 5 % ECA 5% MECA e 3 % tributo provinciale.

I cittadini hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia su apposito modulo dei locali ed aree tassabili. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni sono rimaste invariate. Se invece vi sono variazioni, ai fini della determinazione della tassa, il cittadino è tenuto a denunciarle, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Nell’ipotesi di cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali soggetti a tassazione, i cittadini hanno l’onere di segnalare la situazione al Comune al fine di ottenere la cancellazione dai ruoli TARSU.

Dall' l’anno 2009 l’Amministrazione comunale, pur avendo aumentato le tariffe, ha previsto, in ottemperanza all’art. 73 del vigente regolamento TARSU, degli incentivi economici, sotto forma di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani, in favore delle sole utenze domestiche che partecipano alla raccolta differenziata di carta, cartone, vetro e plastica e che sono regolarmente iscritti o presentano per la prima volta richiesta di iscrizione nel ruolo TARSU. I suddetti sgravi, commisurati alla quantità dei rifiuti conferiti, saranno riconosciuti su apposito elenco fornito dalla società Trapani Servizi S.p.A. che gestisce le due isole ecologiche ubicate rispettivamente sul Lungomare Dante Alighieri ed in Via Ilio. Inoltre, i cittadini in possesso di determinati requisiti e gli enti no profit – onlus, usufruiscono di esoneri o ulteriori riduzioni.

Possono accedere al beneficio della riduzione del 30%

  • i contribuenti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio 2011, abbiano già compiuto i 65 anni
  • i contribuenti disoccupati che, alla data del 1° gennaio 2011, siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni
  • presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio 2011, hanno perso tali provvidenze nel corso dell’anno precedente
  • presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che, alla data del 1° gennaio 2011 e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.


Sono ammessi al beneficio della riduzione del 50%

  • associazioni senza finalità di lucro


Usufruiscono dell’esenzione totale del tributo i contribuenti che certifichino la presenza nel nucleo familiare di uno o più disabili appartenenti alle seguenti categorie:

  • invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992, invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992
  • titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L.30/12/91 n° 412

  • titolari di indennità di accompagnamento
  • sordomuti titolari di pensione o indennità di comunicazione
  • ciechi civili (assoluti o parziali)
  • grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall’80 al 100%)
  • grandi invalidi di guerra (tutte le categorie)
  • grandi invalidi per servizio (solo Prima categoria)

Per ulteriori riduzioni si rimanda all'art.71 del vigente regolamento TARSU


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