Comune di Trapani
Provincia Regionale di Trapani
Settore Finanze
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili presentano una dichiarazione da cui risultano gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti.
La dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, va presentata o spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno (in quest’ultimo caso, nella busta deve essere riportata la dicitura “Dichiarazione Ici” ed il periodo d’imposta alla quale si riferisce la dichiarazione) al Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e vale anche per gli anni successivi.
La dichiarazione 1993 si doveva presentare dal 1° maggio al 30 giugno, congiuntamente alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1992, compilando un apposito modulo da cui dovevano risultare tutti gli immobili il cui possesso fosse iniziato prima del 1° gennaio 1993.
La spedizione della dichiarazione si può effettuare anche dall’estero, tramite lo strumento della raccomandata, o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Nel caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
La dichiarazione deve essere presentata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate, se si verificano modificazioni di dati ed elementi da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta.
Così come chiarito nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Ici, anche i soggetti all'Irpeg devono presentare la dichiarazione Ici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con estensione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ne derivava, dunque, che, fino al 2001, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio, le società di capitale, gli enti commerciali e gli altri soggetti all’Irpeg, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovevano presentare la denuncia, agli effetti dell'Ici, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente ai Comuni competenti in relazione alla ubicazione degli immobili oggetto di modificazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 2 maggio 2001, per l’anno 2001, le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600/73 (e, conseguentemente, le dichiarazioni ai fini dell’Ici), erano presentate dal 2 maggio al 31 luglio 2001.
Ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dall’anno 2002, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, del modello Ici, risultano essere i seguenti:
- ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e, quindi, 31 luglio) per i soggetti Irpeg con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che presentano su supporto cartaceo presso una banca o un ufficio postale il modello Unico;
- ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e, quindi, 31 ottobre) per i soggetti Irpeg con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che inviano telematicamente anche attraverso un intermediario abilitato il modello Unico.
Le istruzioni ministeriali hanno sempre precisato, poi, che per le società di capitale e per gli enti il cui esercizio non coincida con l’anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre dell’anno precedente.
Ad esempio, nel caso di una società con periodo d’imposta 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002, poiché il termine di presentazione di Unico 2002 è scaduto il 31 gennaio 2003 (nei limitati casi di presentazione cartacea), ovvero il 30 aprile 2003 (in caso di invio telematico), tali date rappresentano anche il termine ultimo di presentazione del modello Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2001.
Per quanto riguarda le operazioni straordinarie si evidenzia che:
- in caso di fusione, la società incorporante o quella che risulta dalla fusione deve presentare più modelli dichiarativi, uno dei quali a nome proprio per indicare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti della fusione, gli altri per conto delle società incorporate o fuse al fine di dichiarare la cessazione del possesso degli immobili. In questi ultimi modelli vanno riportati, nel quadro “Denunciante”, i dati relativi al rappresentante della medesima società incorporante o risultante dalla fusione, mentre nello spazio riservato al “Contribuente” devono essere indicati i dati della singola incorporata o fusa per cui è presentata la dichiarazione;
- in caso di scissione totalitaria, ogni società beneficiaria è tenuta alla presentazione della dichiarazione per gli immobili ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti dell’atto di scissione, mentre una delle società beneficiarie deve presentare la denuncia per conto della società scissa, seguendo le regole di compilazione indicate nell’ipotesi di fusione. Analogamente si deve procedere, con i dovuti accorgimenti, nel caso di scissione parziale;
- in caso di trasformazione non dovrebbe sorgere alcun obbligo dichiarativo, dato che non si ha alcun mutamento soggettivo.
La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente.
In particolare, a titolo esemplificativo, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel corso dell'anno precedente si è verificata una delle seguenti circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso dell'anno precedente);
- costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- è avvenuta, nel corso dei due anni precedenti, la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili, poiché, in tal caso, solo dall’anno successivo alla data di stipulazione del contratto si è avuta la variazione della soggettività passiva (art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 58, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine dell’anno precedente, non si riflettano sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per l’anno in corso.
Oltre agli immobili per i quali nel corso dell’anno precedente non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno precedente, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli; per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche;
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno precedente è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno successivo al loro verificarsi.
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella applicata in precedenza;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore a € 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune (decreto del Ministero delle finanze del 24 giugno 1996);
- l'applicazione della detrazione o riduzione d'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5% del valore catastale dei fabbricati e del 25% di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell’anno precedente, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni apertesi a decorrere dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione contenente beni immobili sono esonerati dal contemporaneo obbligo di presentare ai comuni le dichiarazioni Ici relative.
Per le persone fisiche, per le società di persone e soggetti assimilati, si riportano di seguito, per ciascun periodo d’imposta, il periodo di presentazione della dichiarazione dell’imposta comunale sugli immobili e gli estremi dei provvedimenti legislativi che ne hanno fissato i termini.
|
DICHIARAZIONE ICI PER LE PERSONE FISICHE – SOCIETA’ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI |
||
|
Periodo d’imposta |
Periodo di presentazione |
Provvedimento legislativo che ha fissato il periodo di presentazione della dichiarazione |
|
1992* |
Dal 1° maggio al 15 luglio 1993 |
D.L. 14.5.1993, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 18.6.1993, n. 192 |
|
1993 |
Dal 1° maggio al 30 giugno 1994 |
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1994, n. 473 |
|
1994 |
Dal 1° maggio al 30 giugno 1995 |
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1994, n. 473 |
|
1995 |
Dal 1° maggio al 30 giugno 1996 |
L. 22 luglio 1994, n. 458 |
|
1996 |
Dal 1° maggio al 30 giugno 1997 |
L. 22 luglio 1994, n. 458 |
|
1997 |
Dal 1° giugno al 31 luglio 1998 |
D.P.C.M. 24 marzo 1998 |
|
1998 |
Dal 1° maggio al 2 agosto 1999 |
D.P.C.M. 1.4.1999 |
|
1999 |
Dal 1° maggio al 31 luglio 2000 |
D.P.C.M. 20 aprile 2000 |
|
2000 |
Dal 1 maggio al 31 luglio 2001 |
D.P.C.M. 2 maggio 2001 |
|
2001 |
Dal 1° maggio al 31 luglio 2002, in caso di presentazione del modello Unico 2002 tramite supporto cartaceo presso una banca o un ufficio postale. Dal 1° maggio al 31 ottobre 2002, in caso di invio telematico del modello Unico 2002 |
Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 |
|
2002 |
Dal 1° maggio al 31 luglio 2003, in caso di presentazione del modello Unico 2003 tramite supporto cartaceo presso una banca o un ufficio postale. Dal 1° maggio al 31 ottobre 2003, in caso di invio telematico del modello Unico 2003 |
Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 |