ADEMPIMENTI ICI ANNO 2008
Il versamento della prima rata dell’ICI,
relativo all’esercizio finanziario 2008, scade il 16 giugno 2008 e
dovrà essere effettuato in base ai seguenti elementi:
Base imponibile
Le rendite catastali dei fabbricati da assumere per l’anno 2008 sono
quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2008, aumentate del 5 per
cento.
Il reddito dominicale dei terreni da assumere per l’anno 2008 è
quello risultante in catasto al 1° gennaio 2008, aumentato del 25
per cento.
Alle rendite così rivalutate occorre applicare i moltiplicatori
determinati con i criteri di cui all’art. 52 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
Soggetti passivi
I soggetti indicati dall’art. 3 del d. lgs. n. 504/92.
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Aliquota ordinaria |
6‰ |
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Edifici di categoria A1, A8 ed A9 destinati ad abitazione
principale del proprietario e dei familiari così come
indicato dall’art. 7, comma 4, del vigente regolamento ICI. |
6‰ |
|
Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a
disposizione dei proprietari oppure locati con contratto
registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li
utilizzano come abitazione principale. |
7‰ |
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Edifici di categoria A1, A8 ed A9 ubicati nel centro
storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona
censuaria I, destinati ad abitazione principale del
proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7,
comma 4, del vigente regolamento ICI. |
4‰ |
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Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l’attività di costruzione e vendita di immobili (a
condizione che si tratti di immobili realizzati e non
acquistati), per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello
di completamento dei lavori. |
4‰ |
|
Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi per la durata di tre anni dalla data
d’inizio dei lavori. |
3‰ |
A
decorrere dall’anno 2008, ai sensi del
decreto legge n. 93 del
27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che
non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 e per la quale continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo.
Non rientra nell’esenzione dell’ICI l'unità immobiliare posseduta in
Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non
residenti nel Paese, che usufruisce dell’aliquota e delle detrazioni
comunali previste per abitazione principale a condizione che non risulti
locata.
Per abitazione principale del soggetto passivo s’intende, salvo prova
contraria, il luogo di residenza anagrafica ai sensi di quanto dettato
dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 così come
modificato dall’art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006.
Il regime di favore si estende anche alle pertinenze dell’abitazione
principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818
cod.civ. da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso
trattamento della cosa principale.
L’esenzione delle pertinenze si applica solo se sia stata o venga
segnalata all’Ufficio Tributi, con la dichiarazione, l’esistenza del
vincolo pertinenziale e se tale situazione appare in linea con i dati
denunciati ai fini dell’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani.
Oltre all’abitazione principale del soggetto passivo rientrano
nell’esenzione dell’ICI anche i seguenti immobili:
abitazioni assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 7 del
vigente regolamento ICI;
la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario;
l’esenzione spetta purché detto soggetto non possieda un immobile
destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale, come dispone l’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs.
n. 504 del 1992;
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci
assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come
previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Per ulteriori dettagli sull’applicazione degli effetti previsti del
decreto legge n. 93/2008 si rinvia alla
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/df del 5
giugno 2008.
Detrazioni
1)
La detrazione per
l’abitazione principale (riservata agli immobili accatastati nelle
categorie A1, A8 e A9 ed all’unità immobiliare posseduta in Italia, a
titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti
nel Paese, a condizione che non risulti locata) è fissata nella misura
di € 129,11;
2)
L’ulteriore detrazione per l’abitazione principale è fissata
nella misura di € 129,11.
Al
fine dell’applicazione dell’ulteriore detrazione comunale si rinvia
all’art. 9 del vigente regolamento ICI rammentando che per accedere alla
predetta detrazione il reddito del nucleo familiare, per l'anno
precedente quello di riferimento dell’imposta, non deve essere superiore
a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro
ISEE.
La richiesta di ulteriore detrazione deve
essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro
il
30 giugno del corrente anno, su apposito modulo da ritirare
presso l’ufficio tributi.
Versamenti
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008, può
essere così effettuato:
- prima rata entro il 16 giugno
pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno;
- in
unica soluzione,
entro il 16 giugno 2008, pari all’imposta dovuta complessivamente per
l’intero anno.
Il
versamento può essere eseguito con F24, presso la sede del
Concessionario della riscossione di Trapani ovvero su apposito c/c
postale n. 89131122 intestato alla SERIT Sicilia S.p.a. con
sede a Trapani in Piazza XXI Aprile seguito dall'indicazione del
comune di ubicazione dell’immobile e dalla dicitura ICI ( TRAPANI -
TP - ICI).
Gli importi versati debbono essere arrotondati all’euro con
arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49
centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che godono dell’esenzione ICI non devono compilare né il bollettino di conto corrente
postale, né il modello F24.
I codici da utilizzare per i versamenti con
il modello F24 sono i seguenti:
codice catastale del Comune di Trapani L331
codice tributo
-
per abitazione
principale 3901
-
per terreni
agricoli 3902
-
per aree
fabbricabili 3903
-
altri fabbricati
3904
-
interessi per
ritardato pagamento 3906
-
sanzioni per
ritardato pagamento 3907
· I
soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono
effettuare il pagamento dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2008,
oltre che seguendo le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario
oppure con vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo
quanto stabilito dal D.M. 13 novembre 1995.
Dichiarazioni
A
partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le
modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in
quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da
parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si
sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la
semplificazione prevista dall’art. 37,comma 53, del D. L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito
la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI,
di cui all’art. 10, comma 4,del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a
partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione
e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento
del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere
presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le
procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Per delucidazioni riguardo le fattispecie con obbligo dichiarativo si
rinvia alle istruzioni allegate al modello di denuncia approvato con
decreto del Ministero Dell’Economia e Delle Finanze del 23/04/2008.
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DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
(Agg. al 04/08/2003)
RIORDINO DELLA
FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE
1992, N. 421
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Tabelle Aliquote e
Detrazioni ICI Anni dal 1993 al 2007 |
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Scadenze dei
versamenti in acconto ed a saldo dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) |
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Tabella dei coefficienti di rivalutazione dei valori contabili per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, privi di
attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, applicati in ciascun periodo
d'imposta dal 1994 al 2003 |
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Le
dichiarazioni devono essere effettuate sugli appositi moduli
(dichiarazioni
Ministeriali) disponibili presso il servizio tributario, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti assimilati.
Informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono
essere richieste presso l’Ufficio Tributi (tel. 0923-590226 - 0923
590221).
Regolamento comunale ICI
Dichiarazione 2007:
Decreto 23/4/08 -
Modello e
Istruzioni
Dichiarazione 2006:
Decreto 26/4/07 -
Modello e istruzioni
Moduli ICI
(scaricare i modelli
delle dichiarazioni ici anni precedenti in formato pdf zippato)
Modelli di ulteriore
detrazione I.C.I. anno 2008
Immobili di categoria A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale del
soggetto passivo
Unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione
che non risulti locata
Calcolo ICI on
line (a cura di Confedilizia)
ICI Decreto Legislativo n.
504 del 30 Dic. 1992
Tabella valori aree
edificabili
Stralcio delibera
ICI n. 64/2006 delle aliquote attualmente in vigore
Ravvedimento
operoso ICI modulo pdf compilabile
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