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Tel. Servizio ICI: 0923/590220 – 221 – 226 - 355

E-mail: servizio.tributi@comune.trapani.it
 

ADEMPIMENTI ICI ANNO 2010

Il versamento della prima rata dell’ICI, relativo all’anno di imposta 2010, scade il 16 giugno 2010 e dovrà essere effettuato in base ai seguenti elementi:


Base imponibile
Le rendite catastali dei fabbricati da assumere per l’anno 2010 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2010, aumentate del 5 per cento.
Il reddito dominicale dei terreni da assumere per l’anno 2010 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2010, aumentato del 25 per cento.

Alle rendite così rivalutate occorre applicare i moltiplicatori determinati con i criteri di cui all’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti passivi
I soggetti indicati dall’art. 3 del d. lgs. n. 504/92.
 

Aliquota ordinaria

6‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

6‰

Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale.

7‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

4‰

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili (a condizione che si tratti di immobili realizzati e non acquistati), per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori.

4‰

Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

3‰


A decorrere dall’anno 2008, ai sensi del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 e per la quale continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Usufruisce dell'esenzione per abitazione principale anche il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario dell'ex casa coniugale proporzionalmente alla quota posseduta.
Quest' ultima esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.
L'esenzione di cui al decreto-legge n. 90/2008 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari. Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Sono, altresì, assimilate all’abitazione principale:

  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia­ni o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico­vero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

  • le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il III grado che le utilizzino come abitazione principale (1).

Non rientrano nel beneficio, pur appartenendo alla tipologia di immobili assimilati all’abitazione principale e contemplate dal regolamento gli immobili dati in comodato d’uso a collaterali entro il II grado in quanto tale casistica, essendo stata introdotta con la deliberazione n. 64 del 26/05/2008 di modifica al regolamento ICI divenuta esecutiva in data 23/06/2008 successivamente al 29/05/2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93/2008, non è operativa ai fini dell’esenzione in argomento come esplicitamente specificato dal Ministero dell’Economia e Delle Finanze nella Risoluzione n. 12/DP del 05/06/2008.
 

Non rientra nell’esenzione dell’ICI l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, che usufruisce dell’aliquota e delle detrazioni comunali previste per abitazione principale a condizione che non risulti locata.

Per abitazione principale del soggetto passivo s’intende, salvo prova contraria, il luogo di residenza anagrafica ai sensi di quanto dettato dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 così come modificato dall’art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006.
Il regime di favore si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 cod.civ. da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale.
L’esenzione delle pertinenze si applica solo se sia stata o venga segnalata all’Ufficio Tributi, l’esistenza del vincolo pertinenziale e se tale situazione appare in linea con i dati denunciati ai fini dell’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani.

(1) Restano escluse dal beneficio dell’esenzione le abitazioni concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e le unità possedute da soggetti che, per obblighi di lavoro, risiedono fuori dal Comune di Trapani. 

Per ulteriori dettagli sull’applicazione degli effetti previsti del decreto legge n. 93/2008 si rinvia alla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/df del 5 giugno 2008 ed alla Risoluzione n. 1/DP del giorno 04/03/2009.

Detrazioni     

1)  La detrazione per l’abitazione principale (riservata agli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 ed all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata) è fissata nella misura di € 129,11;

2)     L’ulteriore detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11.


Al fine dell’applicazione dell’ulteriore detrazione comunale si rinvia all’art. 9 del vigente regolamento ICI rammentando che per accedere alla predetta detrazione il reddito del nucleo familiare, per l'anno precedente quello di riferimento dell’imposta, non deve essere superiore a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro ISEE.
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il 30 giugno del corrente anno, su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio tributi.

 

Versamenti

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010, può essere così effettuato:

- prima rata entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno;

- in unica soluzione, entro il 16 giugno 2010, pari all’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno.


Il versamento può essere eseguito con F24 ovvero su apposito c/c postale n. 89131122 intestato alla  SERIT Sicilia S.p.a. con sede a Trapani in Piazza XXI Aprile.
Gli importi versati debbono essere arrotondati all’euro con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che godono dell’esenzione ICI non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.
I codici da utilizzare per i versamenti con il modello F24 sono i seguenti:
codice catastale del Comune di Trapani L331
codice tributo

  • per abitazione principale 3901

  • per terreni agricoli 3902

  • per aree fabbricabili 3903

  • altri fabbricati 3904

  • interessi per ritardato pagamento 3906

  • sanzioni per ritardato pagamento 3907

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2010, oltre che seguendo le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal D.M. 13 novembre 1995.

 

Dichiarazioni

La dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune di Trapani attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37,comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4,del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
A seguire si riportano le fattispecie con obbligo dichiarativo così come contemplate dalle istruzioni che accompagnano il modello di denuncia approvato con decreto del Ministero Dell’Economia e Delle Finanze del 12/05/2009.

Casistiche in cui occorre presentare la dichiarazione ICI:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l’applicazione dell’agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.
Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione.
Occorre precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.

- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti,sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.

In questa tipologia rientra anche il caso degli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano Bozen.
Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
del territorio, d’intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva si verifica nell’anno successivo alla data della stipula del contratto stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno che segue l’intervenuta variazione;

l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;

l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;

l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);

è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;

è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;

l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);

l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;

l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504 (Agg. al 04/08/2003)
RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421

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Tabelle Aliquote e Detrazioni ICI Anni dal 1993 al 2008

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Scadenze dei versamenti in acconto ed a saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

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Tabella dei coefficienti di rivalutazione dei valori contabili per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, privi di attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, applicati in ciascun periodo d'imposta dal 1994 al 2003

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Le dichiarazioni devono essere presentate sugli appositi moduli (dichiarazioni Ministeriali) disponibili presso il servizio tributario, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti assimilati.

Informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richieste presso l’Ufficio Tributi (tel. 0923-590226 - 0923 590221).

Regolamento comunale ICI

Dichiarazione 2008 e 2009: Decreto 12/5/09 - Modello e Istruzioni

Dichiarazione 2007: Decreto 23/4/08 - Modello e Istruzioni

Dichiarazione 2006: Decreto 26/4/07  - Modello e istruzioni

Moduli ICI (scaricare i modelli delle dichiarazioni ici anni precedenti in formato pdf zippato)


Modelli di ulteriore detrazione I.C.I. anno 2009

Immobili di categoria A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo

Unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata

Calcolo ICI on line (a cura di Confedilizia)

ICI Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dic. 1992

Tabella valori aree edificabili

Stralcio delibera ICI n. 64/2006 delle aliquote attualmente in vigore

Ravvedimento operoso ICI modulo pdf compilabile

Verifica, on line, la Tua rendita catastale di fabbricati e terreni
 


 

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