Tel. Servizio ICI: 0923/590220 – 221 – 226 - 355
E-mail:
servizio.tributi@comune.trapani.it
ADEMPIMENTI ICI ANNO 2010
Il versamento della prima rata dell’ICI,
relativo all’anno di imposta 2010, scade il 16 giugno 2010 e
dovrà essere effettuato in base ai seguenti elementi:
Base imponibile
Le rendite catastali dei fabbricati da assumere per l’anno 2010 sono
quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2010, aumentate del 5 per
cento.
Il reddito dominicale dei terreni da assumere per l’anno 2010 è
quello risultante in catasto al 1° gennaio 2010, aumentato del 25
per cento.
Alle rendite così rivalutate occorre applicare i moltiplicatori
determinati con i criteri di cui all’art. 52 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
Soggetti passivi
I soggetti indicati dall’art. 3 del d. lgs. n. 504/92.
|
Aliquota ordinaria |
6‰ |
|
Edifici di categoria A1, A8 ed A9 destinati ad abitazione
principale del proprietario e dei familiari così come
indicato dall’art. 7, comma 4, del vigente regolamento ICI. |
6‰ |
|
Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a
disposizione dei proprietari oppure locati con contratto
registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li
utilizzano come abitazione principale. |
7‰ |
|
Edifici di categoria A1, A8 ed A9 ubicati nel centro
storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona
censuaria I, destinati ad abitazione principale del
proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7,
comma 4, del vigente regolamento ICI. |
4‰ |
|
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l’attività di costruzione e vendita di immobili (a
condizione che si tratti di immobili realizzati e non
acquistati), per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello
di completamento dei lavori. |
4‰ |
|
Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi per la durata di tre anni dalla data
d’inizio dei lavori. |
3‰ |
A
decorrere dall’anno 2008, ai sensi del
decreto legge n. 93 del
27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che
non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 e per la quale continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Usufruisce dell'esenzione per abitazione principale anche il soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario dell'ex casa coniugale
proporzionalmente alla quota posseduta.
Quest' ultima esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la ex casa coniugale.
L'esenzione di cui al decreto-legge n. 90/2008 si applica anche alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale nonchè agli alloggi
regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari. Tale
disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.
24/07/1977, n. 616.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni previste.
Sono, altresì, assimilate all’abitazione principale:
-
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata;
-
le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il III grado che le utilizzino come abitazione
principale (1).
Non rientrano nel
beneficio, pur appartenendo alla tipologia di immobili assimilati
all’abitazione principale e contemplate dal regolamento gli immobili
dati in comodato d’uso a collaterali entro il II grado in quanto tale
casistica, essendo stata introdotta con la deliberazione n. 64 del
26/05/2008 di modifica al regolamento ICI divenuta esecutiva in data
23/06/2008 successivamente al 29/05/2008, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 93/2008, non è operativa ai fini dell’esenzione in
argomento come esplicitamente specificato dal Ministero dell’Economia e
Delle Finanze nella Risoluzione n. 12/DP del 05/06/2008.
Non rientra nell’esenzione dell’ICI l'unità immobiliare posseduta in
Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non
residenti nel Paese, che usufruisce dell’aliquota e delle detrazioni
comunali previste per abitazione principale a condizione che non risulti
locata.
Per abitazione principale del soggetto passivo s’intende, salvo prova
contraria, il luogo di residenza anagrafica ai sensi di quanto dettato
dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 così come
modificato dall’art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006.
Il regime di favore si estende anche alle pertinenze dell’abitazione
principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818
cod.civ. da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso
trattamento della cosa principale.
L’esenzione delle pertinenze si applica solo se sia stata o venga
segnalata all’Ufficio Tributi, l’esistenza del
vincolo pertinenziale e se tale situazione appare in linea con i dati
denunciati ai fini dell’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani.
(1) Restano escluse dal beneficio dell’esenzione le abitazioni
concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati con contratto
registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e le
unità possedute da soggetti che, per obblighi di lavoro, risiedono fuori
dal Comune di Trapani.
Per ulteriori dettagli sull’applicazione degli effetti previsti del
decreto legge n. 93/2008 si rinvia alla
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/df
del 5 giugno 2008 ed alla
Risoluzione n. 1/DP del giorno 04/03/2009.
Detrazioni
1) La detrazione per l’abitazione
principale (riservata agli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e
A9 ed all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione
che non risulti locata) è fissata nella misura di € 129,11;
2)
L’ulteriore detrazione per
l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11.
Al fine dell’applicazione dell’ulteriore detrazione comunale si rinvia
all’art. 9 del vigente regolamento ICI rammentando che per accedere alla
predetta detrazione il reddito del nucleo familiare, per l'anno
precedente quello di riferimento dell’imposta, non deve essere superiore
a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro ISEE.
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al comune,
sotto pena di decadenza dai benefici, entro il 30 giugno del corrente
anno, su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio tributi.
Versamenti
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010, può essere
così effettuato:
- prima rata entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente;
- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno;
- in unica soluzione, entro il 16 giugno 2010, pari all’imposta
dovuta complessivamente per l’intero anno.
Il versamento può essere eseguito con F24 ovvero su apposito c/c
postale n. 89131122 intestato alla SERIT Sicilia S.p.a. con
sede a Trapani in Piazza XXI Aprile.
Gli importi versati debbono essere arrotondati all’euro con
arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49
centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che godono dell’esenzione ICI non devono compilare né il
bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.
I codici da utilizzare per i versamenti con il modello F24 sono i
seguenti:
codice catastale del Comune di Trapani L331
codice tributo
-
per abitazione principale 3901
-
per terreni agricoli 3902
-
per aree fabbricabili 3903
-
altri fabbricati 3904
-
interessi per ritardato pagamento 3906
-
sanzioni per ritardato
pagamento 3907
I soggetti non residenti
nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento
dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2010, oltre che seguendo le
modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia
internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito
dal D.M. 13 novembre 1995.
Dichiarazioni
La dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve
essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed
oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo
dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette
modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune di
Trapani attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la
semplificazione prevista dall’art. 37,comma 53, del D. L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito
la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI,
di cui all’art. 10, comma 4,del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a
partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione
e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento
del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata
la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure
telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.
463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
A seguire si riportano le fattispecie con obbligo dichiarativo così come
contemplate dalle istruzioni che accompagnano il modello di denuncia
approvato con decreto del Ministero Dell’Economia e Delle Finanze del
12/05/2009.
Casistiche in cui occorre presentare la dichiarazione ICI:
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal
successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504
del 1992, concernenti rispettivamente:
–
i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della
riduzione dell’imposta al 50%
per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente
l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza
di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente
può presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i
casi l’applicazione
dell’agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state
attivate ed alla dichiarazione
deve essere allegata idonea documentazione.
Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può,
comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale
condizione.
Occorre precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno
dichiarate solo nel caso in
cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il
comune non dispone delle informazioni
necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla
legge per l’agevolazione
in questione.
- i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e
dai medesimi condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e
condotte da detti soggetti,sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in
quello in cui si perde il relativo diritto;
GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO
UTILIZZATO IL MUI.
In questa tipologia rientra anche il caso degli immobili ubicati nei
comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto
sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano–
Bozen.
Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della
registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve
essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
del territorio, d’intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.
IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
–
l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione
finanziaria riguardante fabbricati il cui
valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai
sensi del comma 3 dell’art. 5 del
D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva
si verifica nell’anno successivo alla data della stipula del contratto
stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno che segue
l’intervenuta variazione;
–
l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su
aree demaniali;
–
l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad
oggetto un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione
catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al
valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come
devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area
successivamente intervenute, poiché detti
elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
–
il
terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
–
l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del
fabbricato;
–
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a
proprietà indivisa), in via provvisoria;
–
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà
indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale
dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è
rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
–
l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le
case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è
rimasto inutilizzato o non è stato
adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
–
l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento
il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui
l’esenzione riguardi l’abitazione
principale disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93,
convertito dalla legge 24 luglio
2008, n. 126.
–
l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
-
per il fabbricato
classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero
iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da
imprese e distintamente contabilizzato,
sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
–
l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D,
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato
oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
–
l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova
costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per
cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
–
è
intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
–
è
intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di
abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale
estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le
procedure telematiche del MUI;
–
l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42;
–
le
parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice
civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve
essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti
i condomini;
–
l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al
D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito
che solo il pagamento dell’ICI
deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della
comunione, mentre l’obbligo
di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti
passivi;
–
l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale
di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione,
incorporazione o scissione;
–
si è
verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile
per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
–
l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
–
l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
|
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
(Agg. al 04/08/2003)
RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 |
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Tabelle Aliquote e Detrazioni ICI Anni dal 1993 al 2008 |
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Scadenze dei versamenti in acconto ed a saldo dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) |
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Tabella dei coefficienti di rivalutazione dei valori
contabili per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
D, privi di attribuzione di rendita, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, applicati in
ciascun periodo d'imposta dal 1994 al 2003 |
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Le dichiarazioni devono essere presentate sugli appositi moduli
(dichiarazioni Ministeriali) disponibili presso il servizio tributario,
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da
parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti
assimilati.
Informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono
essere richieste presso l’Ufficio Tributi (tel. 0923-590226 - 0923
590221).
Regolamento comunale ICI
Dichiarazione 2008 e 2009: Decreto 12/5/09
-
Modello
e
Istruzioni
Dichiarazione 2007:
Decreto 23/4/08 -
Modello e
Istruzioni
Dichiarazione 2006:
Decreto 26/4/07 -
Modello e istruzioni
Moduli ICI
(scaricare i modelli
delle dichiarazioni ici anni precedenti in formato pdf zippato)
Modelli di ulteriore
detrazione I.C.I. anno 2009
Immobili di categoria A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale del
soggetto passivo
Unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione
che non risulti locata
Calcolo ICI on
line (a cura di Confedilizia)
ICI Decreto Legislativo n.
504 del 30 Dic. 1992
Tabella valori aree
edificabili
Stralcio delibera
ICI n. 64/2006 delle aliquote attualmente in vigore
Ravvedimento
operoso ICI modulo pdf compilabile
Verifica, on line, la Tua rendita catastale di fabbricati e
terreni
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