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Funzioni del Difensore Civico
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Mediazione: in tale funzione agisce come "uomo
tramite" o "magistrato di persuasione", per dirimere
controversie insorte tra il Comune e i cittadini adoperando
la sua preparazione tecnico-giuridica e le sue capacità
umane di equilibrio, di indipendenza e di terzietà, di
comunicazione e di dialogo. (Esempio di controversia: preteso danno arrecato dal Comune
per omessa manutenzione di opere pubbliche, quali strade,
marciapiedi, fognature etc.).
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Consulenza: esprime pareri tecnico-giuridici non
vincolanti per l'amministrazione, a richiesta di organi del
Comune ovvero di soggetti privati.
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Garanzia: garantisce l'imparzialità e il buon
andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97
Costituzione). Segnala, quindi, agli organi competenti, i
vizi di legittimità e di merito degli atti e dei
procedimenti degli organi del Comune.
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Controllo: valuta la legalità, l'imparzialità, il
buon andamento dell'attività dell'Ente, e può richiedere un
riesame degli atti con invito a rispettare le norme di
legge, che regolino la materia.
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Assistenza : egli aiuta i cittadini a
disbrigare le pratiche burocratiche e fornire pareri e
consigli (esempi: questioni di diritto familiare, problemi
condominiali, esami di contratti ecc. ecc.).
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Tutela delle posizioni soggettive: tutela le
posizioni soggettive dei privati(diritti soggettivi,
interessi legittimi, interessi di fatto, interessi diffusi)
che possono subire limitazioni, modifiche, affievolimenti da
atti del Comune.
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Difende i soggetti diversamente
abili:
ai sensi dell'art.36 comma 2, legge 5-2-1992, n. 104, il
Difensore Civico può costituirsi parte civile per il
soggetto diversamente abile, vittima dei reati di cui
agli artt.527 C.P. (atti osceni), 628 C.P. (rapina,
delitti colposi contro la persona, sfruttamento della
prostituzione).
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