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Campo di intervento
Il campo di intervento del Difensore Civico è ampio. Tuttavia, non può intervenire:

  1. nel campo della amministrazione della giustizia;

  2. nel settore di ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della polizia locale ( Vigili Urbani ecc.);

  3. nel campo delle scelte politiche.


in particolare, il Difensore Civico non può:

  1. compiere gli atti o i provvedimenti omessi dal Comune;

  2. decidere controversie;

  3. intervenire prima che l'interessato si sia rivolto all'organo comunale competente, ottenendo un provvedimento negativo, ovvero un rifiuto o un silenzio-rifiuto;

  4. intervenire in merito ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada.



Normativa applicabile
L'intervento del Difensore Civico trova riferimento nella normativa che segue:

  1. Costituzione della Repubblica artt. 3, 97;

  2. Legge 241/1990, art. 25, comma 4, modificato dall'art. 15 legge 340/2000, "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

  3. Legge n. 142/1990, art.8, recepito dalla legge regione Sicilia n. 48/91, che prevede la istituzione del Difensore Civico;

  4. Statuto Comunale di Trapani, artt. 105/110;

  5. Deliberazione del Consiglio Comunale di Trapani n.40 del 21.4.2005 relativa alla costituzione dell'albo del Difensore Civico;

  6. Deliberazione del Consiglio Comunale di Trapani n.16 del 21.2.2006, relativa alla nomina del Difensore Civico;

  7. D.L. 267/2000, art. II "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

  8. Legge Regione Sicilia n. 10/1991 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell' attività amministrativa."

  9. Regolamento per l'accesso agli atti amminsitrativi



     

 

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