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Campo di intervento
Il campo di intervento del Difensore Civico è ampio. Tuttavia, non può intervenire:
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nel campo della amministrazione della
giustizia;
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nel settore di ordine pubblico, della
pubblica sicurezza, della polizia locale ( Vigili Urbani
ecc.);
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nel campo delle scelte politiche.
in particolare, il Difensore Civico non può:
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compiere gli atti o i provvedimenti
omessi dal Comune;
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decidere controversie;
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intervenire prima che l'interessato si
sia rivolto all'organo comunale competente, ottenendo un
provvedimento negativo, ovvero un rifiuto o un
silenzio-rifiuto;
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intervenire in merito ai verbali di
accertamento di violazione del codice della strada.
Normativa applicabile
L'intervento del Difensore Civico trova riferimento
nella normativa che segue:
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Costituzione della Repubblica artt.
3, 97;
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Legge 241/1990, art. 25, comma 4,
modificato dall'art. 15 legge 340/2000, "Nuove norme in
materia di procedimento e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
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Legge n. 142/1990, art.8, recepito
dalla legge regione Sicilia n. 48/91, che prevede la
istituzione del Difensore Civico;
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Statuto Comunale di Trapani, artt.
105/110;
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Deliberazione del Consiglio Comunale
di Trapani n.40 del 21.4.2005 relativa alla costituzione
dell'albo del Difensore Civico;
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Deliberazione del Consiglio Comunale
di Trapani n.16 del 21.2.2006, relativa alla
nomina del Difensore Civico;
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D.L. 267/2000, art. II "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
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Legge Regione Sicilia n. 10/1991
"Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la
migliore funzionalità dell' attività amministrativa."
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Regolamento
per l'accesso agli atti amminsitrativi
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