L’art. 15 della legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge di
stabilità 2012) introduce alcune norme, entrate in vigore il
1° Gennaio 2012, di modifica del DPR n. 445/2000 (T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari sulla
documentazione amministrativa) in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive.
E’ vietato rilasciare certificati da esibire ad altre
pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000), e
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e
i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La richiesta e
l’accettazione di certificati o di atti di notorietà
costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del
novellato art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Per una prima interfaccia si individuano i responsabili
degli uffici del Comune di Trapani per le attività in
risposta alle richieste di verifica operate da parte delle
pubbliche amministrazioni.