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DEPENALIZZAZIONE
Sede:Via S. Calvino,10
Tel.: 0923.590160
Fax: 0923.590166
Orario di ricevimento al pubblico: Da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Responsabile del servizio: Noto Franco
L’Ufficio si occupa di violazioni di norme depenalizzate in materie diverse
Le sanzioni amministrative possono essere raggruppate in due categorie:
- sanzioni amministrative ” pecuniarie ” che prevedono quindi il versamento di una somma di denaro;
- sanzioni amministrative “ non pecuniarie ” che prevedono forme di ” retribuzione ” diverse dal versamento di una somma di denaro.
Le sanzioni amministrative non pecuniarie, in linea di massima a loro volta possiamo distinguerle in:
- personali, quali le sanzioni disciplinari
come, la sospensione, la rimozione e la destituzione e, le
sanzioni interdittive come, l’interdizione o sospensione da
un’arte, un’industria, una professione, un mestiere ecc...;
-
reali,quali la sospensione di una licenza, il sequestro e la
confisca.
La Legge 689/1981 ha introdotto importanti innovazioni al sistema sanzionatorio amministrativo, ed anche dopo la recente modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 Ottobre 2001, nr. 1, deve essere considerata un vero e proprio ”codice” di orientamento, al quale anche il legislatore deve far riferimento nell’emanare norme inerenti gli illeciti amministrativamente sanzionabili. Tutta la materia regolamentata da questa Legge e dalle altre leggi depenalizzatrici susseguitesi nel tempo, dagli operatori del settore comunemente viene definita “Depenalizzazione”.
ITER PROCEDURALE
ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
L’Organo di Polizia accertata la violazione procede alla
contestazione immediata della stessa ovvero alla sua successiva
notifica al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido. Gli interessati, ove consentito, hanno facoltà di effettuare il
pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole al doppio del minimo edittale (art. 16/1° comma Legge
689/81),entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione. La
ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta al comando
verbalizzante.
RICORSO AVVERSO IL VERBALE:
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione
della violazione gli interessati possono proporre ricorso con
scritti difensivi, corredati da eventuale documentazione che si
intende produrre e gli interessati possono chiedere di essere
sentiti.
ADEMPIMENTI :
- Decorsi 60 giorni
dalla contestazione e/o notifica del verbale senza che
l’interessato abbia proposto ricorso o pagato la sanzione,
l’organo accertatore invia il verbale corredato dal rapporto e
da eventuali ulteriori atti. L’ufficio ricevuti gli atti,
constatata la regolarità della contestazione o notificazione
nonché la fondatezza dell’accertamento, emette ordinanza
ingiunzione di pagamento .Del pagamento, secondo le modalità
indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione
all’ufficio illeciti depenalizzati.
- Ove sia stato
proposto ricorso l’ufficio provvede all’istruttoria, sentendo
gli interessati, che ne abbiano fatta richiesta - a cui sarà
notificata la data fissata per l’audizione - redigendo all’uopo
apposito verbale delle osservazioni formulate e chiedendo le
controdeduzioni all’organo di polizia procedente. Sulla scorta
di quanto esposto in sede di audizione ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi
l’ufficio se ritiene fondato l’accertamento determina con
ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed
alle persone obbligate solidalmente, altrimenti se ritiene
fondate le ragioni poste a base dell’impugnativa emette
ordinanza di archiviazione. Del pagamento, secondo le modalità
indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione.
OPPOSIZIONE
ALL’ORDINANZA/INGIUNZIONE:
Avverso l’ordinanza/ingiunzione di pagamento gli interessati
possono, entro 30 giorni dalla notifica, proporre opposizione
innanzi all’autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt 22 e
22 bis legge 689/81 e successive modifiche, del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
RATEIZZAZIONE:
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può
chiedere di pagare in rate mensili l’ordinanza/ingiunzione con
l’avvertenza che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato sarà tenuto al pagamento del residuo in un’unica
soluzione.
ATTI ESECUTIVI:
Ove entro 30 giorni gli interessati non pagano e non propongono
ricorso l’ordinanza diviene titolo esecutivo, pertanto si procede
alla riscossione delle somme dovute a mezzo iscrizione a ruolo
esattoriale. |