Acquisto e riacquisto cittadinanza italiana
(ex lege 5 febbraio 1992, n. 91)
MOTIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | CONDIZIONI |
Nascita | Art. 1 | 1) nascita in qualsiasi Stato da genitore/i italiano/i; 2) nascita in Italia da genitori ignoti o apolidi; 3) nascita in Italia da genitori stranieri che, per la legge dello Stato di appartenenza, non tra smettono la loro cittadinanza, anche se subordinata all'adempimento di particolari formalità da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore. |
Adozione | Art. 3 | 1) Straniero minore di età adottato da cittadino. 2) Se interviene la revoca per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. 3) Negli altri casi di revoca, l'adottato conservala cittadinanza italiana mentre se la revoca intervie ne dopo il compimento del 18°- anno di età dello stesso, questi, se in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti, potrà rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca. |
Beneficio di legge | Art. 4 | 1) Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il giorno in cui compie il 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione. 2) Lo straniero o apolide, del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° siano stati cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se osserva una delle seguenti condizioni: a) presta effettivo servizio militare di leva o servizio equiparato, per tutta la durata prevista, e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, in Italia o anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) risiede legalmente da almeno due anni al compimento della maggiore età e dichiara, entro il compimento del 19° anno di voler acquistare la cittadinanza italiana, continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione. |
Naturalizzazione | Art. 9 | Con decreto del Capo dello Stato può essere concessa la cittadinanza italiana: 1) allo straniero, residente legalmente in Italia da almeno tre anni, che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta di 2° sia stato cittadino italiano per nascita, semprechè non si presenti la circostanza indicata al punto 3) dell'acquisto per beneficio di legge; 2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione; 3) allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato; 4) allo straniero cittadino di uno Stato membro delle Comunità Europee, residente legalmente in Italia da almeno 4 anni e all'apolide o allo straniero extracomunitario, residenti legalmente in Italia rispettivamente da almeno 5 0 10 anni; 5) allo straniero che abbia reso all'Italia notevoli servigi oppure quando ricorrano interessi eccezionali dello Stato. |
Naturalizzazione a seguito di matrimonio | Art. 5 | II coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi oppure, se risiede all'estero, dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio, semprechè non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale. |
Riacquisto | Art. 13 | Chi ha perduto la cittadinanza italiana può riacquistarla se: 1. 1)presta effettivo servizio militare di leva o servizio equiparato, per tutta la durata prevista, in Italia o accetta un impiego statale italiano, anche all'estero, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e dichiara di volerla riacquistare, nel primo caso preventivamente. 2. dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno da tale dichiarazione, stabilisce la residenza in Italia se non vi ha già provveduto in precedenza; 3. risiede in Italia da un anno e non rinuncia espressamente entro lo stesso termine; 4. l'ha perduta per non avere ottemperato all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego o la carica alle dipendenze di uno Stato o Ente estero ovvero il servizio militare dello Stato estero semprechè, in entrambi i casi, abbia stabilito, da almeno due anni, la propria residenza in Italia, provi di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare e dichiari espressamente di volerla riacquistare. |
N.B.: I figli minori, se convivono col genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, divengono cittadini. Essi, però, possono rinunciarvi al compimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza.
acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono state adempiute le condizioni e le formalità richieste mentre il riacquisto, per cui è richiesta obbligatoriamente la residenza in Italia, non ha effetto se, entro un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite, viene inibito. con decreto del Ministro dell'interno.