STATO CIVILE
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - Il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 14,45 alle ore 17.00L'Ufficio offre i seguenti servizi:
Coloro che intendono contrarre matrimonio devono recarsi presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro e sottoscrivere il processo verbale, assieme all’Ufficiale di stato civile, di richiesta di pubblicazione di matrimonio, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e che non vi siano impedimenti al matrimonio per causa di parentela, affinità, etc. Nel caso in cui coloro che devono sposarsi non possano recarsi personalmente all’Ufficio, possono autorizzare, con scrittura privata o procura speciale, altra persona a sottoscrivere il processo verbale. L’ufficiale di stato civile verificherà l’esattezza delle dichiarazioni rese acquisendo d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari, redigerà l’atto di pubblicazione di matrimonio, che farà affiggere all’Albo pretorio del Comune per otto giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni dalla pubblicazione, senza che sia stata fatta opposizione da parte di alcuno, è possibile celebrare il matrimonio o dall’Ufficiale di stato civile o dal ministro del culto. Coloro che devono sposarsi e sono residenti all’estero devono recarsi presso il Consolato di appartenenza e sottoscrivere il processo verbale. Il Consolato trasmetterà allo Stato Civile di precedente residenza anagrafica la richiesta di pubblicazione di matrimonio. L’Ufficiale di stato civile redigerà l’atto di pubblicazione, che farà affiggere all’Albo pretorio del Comune per otto giorni consecutivi e spedirà al Consolato il certificato di eseguita pubblicazione. Dopo la celebrazione del matrimonio all’estero, l’Autorità consolare trasmetterà l’atto all’Ufficiale di stato civile che provvederà alla sua trascrizione.
Il cittadino (genitore, procuratore speciale, medico, ostetrica o persona che ha assistito al parto) deve rendere dichiarazione di nascita di un bambino entro dieci giorni dalla nascita stessa recandosi presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il parto o presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due genitori. Si può dichiarare la nascita, entro tre giorni dall’evento, anche presso la Direzione dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui essa è avvenuta. L’Ufficiale di Stato Civile, prima di formare l’atto di nascita, informa il cittadino che è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella viventi, un cognome e nome ridicoli o vergognosi, nomi che non siano espressi in lettere dell’alfabeto italiano (J – K – X – Y – W art. 34, commi 1 e 2) e non più di tre nomi (D.P.R. 396/2000 artt. 34 – 35). Formato l’atto, se ne dà comunicazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei genitori. Per i nati all’estero, le dichiarazioni sono rese davanti all’Autorità consolare di appartenenza, che trasmetterà copia dell’atto all’Ufficio di stato civile del Comune di precedente residenza del padre o della madre o di un ascendente. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei certificati di anagrafe e stato civile. La modulistica viene fornita dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. La dichiarazione di morte viene resa, non oltre le ventiquattr’ore dal decesso, all’Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui è avvenuta, da uno dei congiunti o da persona convivente del defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, il Direttore o altro delegato dell’Amministrazione, deve trasmettere avviso di morte, entro ventiquattro ore, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. L’Ufficiale di Stato Civile stilerà l’atto di morte e ne darà comunicazione all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza ed all’Ufficio di stato civile del Comune di nascita. L’Ufficiale di Stato Civile, nel caso di morte di cittadino straniero, spedisce copia dell’atto di morte al Ministero degli Affari Esteri, per la trasmissione all’autorità diplomatica o consolare, dello Stato di cui il defunto era cittadino. Per acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana occorre essere in possesso di precisi requisiti. >>> vedi i riferimenti normativi
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